Sentenza n. 1949/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento in relazione al Lotto 6 della "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI "AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI" DA DESTINARSI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA" (CIG B4DF1B8607): - della Determinazione del Direttore Generale n. 366 del 22 dicembre 2025, comunicata a Santex in pari data, di aggiudicazione del lotto a Svas Biosana s.p.a., della proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, di cui alla nota assunta agli atti con prot. SoReSa-0022835 del 22.12.2025, e della graduatoria di gara; - di tutti gli atti e verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi in particolare, i verbali del Seggio di Gara n. 1 del 27.3.2025, n. 2 dell'8.4.2025, n. 3 del 9.4.2025, n. 4 del 10.4.2025, n. 5 del 23.4.2025, n. 6 del 28.4.2025 e n. 7 del 5.5.2025, della determinazione del Direttore generale n.140 del 5 maggio 2025 di ammissione dei concorrenti, dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 dell'8.5.2025, n. 2 del 14.5.2025, n. 3 del 15.5.2025, n. 4 del 20.5.2025, n. 5 del 22.5.2025, n. 6 del 13.6.2025, n. 7 del 25.6.2025, n. 8 del 1°.7.2025, n. 9 del 3.7.2025, n. 10 del 14.7.2025, n. 11 del 28.7.2025, n. 12 del 31.7.2025, n. 13 del 4.9.2025, n. 14 del 16.9.2025, n. 15 del 18.9.2025, n. 16 del 10.11.2025, n. 17 del 26.11.2025, e relativi allegati, nonché del subprocedimento di verifica della offerta del primo graduato, giusta verbali n.1 del 16.10.2025, n. 2 del 24.10.2025 e n. 3 del 1°.12.2025; - in quanto occorrer possa, della lex specialis di gara e, in particolare, del bando di gara, del Disciplinare e relativi allegati, del Capitolato Tecnico e relativi allegati, e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante; - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento dell'illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti; e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con Svas Biosana s.p.a. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 6 della gara per la fornitura di ausili per incontinenza, unitamente agli atti di gara e alla graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocatasi seconda dopo lo scorrimento della graduatoria, ha contestato il punteggio pari a zero attribuitole dalla commissione per i sub-criteri 4, 5 e 7 della voce relativa alle caratteristiche dei prodotti: presenza di sistema o sostanze dermoprotettive o lenitive, sistema di controllo degli odori e indicatore di cambio. Ha dedotto la violazione degli artt. 14, 16, 18 e 22 del disciplinare e dell’Allegato A7, sostenendo che la stazione appaltante avesse erroneamente preteso certificazioni o rapporti di prova risalenti a non più di diciotto mesi prima del bando, sebbene tale prescrizione riguardasse i requisiti funzionali e i test di laboratorio obbligatori, non le caratteristiche dei prodotti. La ricorrente aveva indicato tali caratteristiche nelle schede tecniche, mediante autocertificazione e documentazione di supporto. La controinteressata ha eccepito la tardività per mancata impugnazione immediata della lex specialis e l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento. Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, poiché la lex specialis non era immediatamente lesiva: il disconoscimento dei punteggi derivava da un’erronea applicazione della disciplina di gara, non dal suo contenuto direttamente lesivo. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la prescrizione relativa a certificazioni e rapporti di prova non anteriori a diciotto mesi riguardasse esclusivamente i requisiti funzionali di cui alla lettera A dell’Allegato A7, mentre per le caratteristiche dei prodotti di cui alla lettera B la lex specialis consentiva di fare riferimento a schede tecniche, studi o altra documentazione, anche proveniente da laboratori certificati. Poiché le caratteristiche risultavano dalle schede tecniche della ricorrente ed erano state ulteriormente supportate da autocertificazioni, studi e certificati, la commissione non poteva attribuire automaticamente zero punti per la mancata produzione dei rapporti di prova. È stata inoltre superata la prova di resistenza: il recupero dei sei punti disponibili per i tre sub-criteri avrebbe consentito alla ricorrente, che distava 4,99 punti dall’aggiudicataria, di sopravanzarla. È stata quindi annullata l’aggiudicazione. Il TAR non ha pronunciato sulla caducazione del contratto e sul subentro, non essendo provata la sua stipulazione. Ha respinto la domanda risarcitoria per equivalente per difetto di allegazioni probatorie. So.Re.Sa. e l’aggiudicataria sono state condannate, ciascuna per metà, alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare la sentenza mediante il richiamo a una precedente decisione relativa a una questione identica o sovrapponibile.
artt. 14, 16, 18 e 22 del disciplinare di gara
La loro interpretazione deve essere coordinata con l’Allegato A7 per individuare la documentazione richiesta ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici.
Allegato A7 della lex specialis
I punteggi [...] saranno attribuiti [...] sulla base della documentazione tecnica (schede tecniche, studi e/o altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati) e della campionatura prodotta dagli operatori economici.
Per le caratteristiche dei prodotti, la documentazione richiesta non era limitata a certificazioni o rapporti di prova recenti; le schede tecniche e altra documentazione idonea potevano essere sufficienti a dimostrare la presenza delle caratteristiche premiali.
Massime di principio
- Quando la lex specialis distingue tra requisiti funzionali soggetti a test di laboratorio obbligatori e caratteristiche dei prodotti valutabili sulla base di schede tecniche, studi o altra documentazione, la prescrizione relativa a certificazioni e rapporti di prova non può essere estesa ai secondi parametri in assenza di una previsione chiara e univoca.
- L’attribuzione di un punteggio pari a zero non è legittima se la stazione appaltante applica a un parametro di valutazione una prescrizione documentale prevista dalla lex specialis per un diverso parametro, soprattutto quando la caratteristica richiesta risulta dalle schede tecniche dell’offerta e da ulteriore documentazione di supporto.
- La mancata impugnazione immediata della lex specialis non determina tardività quando la lesione non deriva direttamente dalle clausole di gara, ma da una successiva e contestabile applicazione erronea delle stesse da parte della commissione.
- La prova di resistenza è superata quando il recupero dei punteggi illegittimamente negati è matematicamente idoneo a modificare la graduatoria e a determinare il conseguimento dell’aggiudicazione da parte del ricorrente.
- La domanda risarcitoria per equivalente deve essere respinta quando il concorrente non fornisce allegazioni e prova sufficienti circa l’esistenza e la quantificazione del danno.
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