Cassazione Penale, Sentenza n. 17900/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia che aveva rigettato la domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari dal 20/11/2009 all'11/12/2009 nell'ambito di un procedimento per favoreggiamento della prostituzione; la Corte d'Appello aveva ritenuto ostativa l'esistenza di condotte connotate da colpa grave del ricorrente (stabile disponibilità di alloggi a favore delle donne, telefonate intercettate, riscossione dei canoni) e quindi aveva escluso il diritto all'indennizzo. Il ricorrente deduceva la errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. (1° e 2° comma) e il vizio di motivazione, contestando l'uso di una valutazione ex post dei fatti senza considerare il quadro indiziario disponibile al giudice della misura e la decisione del Tribunale del Riesame che aveva annullato il provvedimento per difetto di gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello aveva valutato l'ostatività della condotta del ricorrente in termini di ingiustizia sostanziale (dolo o colpa grave) senza tener conto della rilevanza della pronuncia del Riesame che aveva annullato il provvedimento per difetto di gravità indiziaria e senza distinguere correttamente tra ingiustizia sostanziale e ingiustizia formale. Pertanto è necessario un nuovo giudizio che valuti il profilo dell'ingiustizia formale alla luce dei principi di diritto richiamati; la Corte del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione distinguendo tra ingiustizia sostanziale (assoluzione nel merito) e ingiustizia formale (misura adottata o mantenuta in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.).
Indica le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; rilevante per accertare se la misura sia stata adottata legittimamente.
Regola la revoca e la sostituzione delle misure cautelari; è tra le norme richiamate per valutare la legittimità del provvedimento restrittivo.
co. 1, lett. b) e lett. e)
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; nel caso dedotto il vizio di applicazione della norma e la carenza/omessa motivazione sono stati prospettati ex artt. 606 lett. b) ed e).
Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che stabilisce che anche in caso di ingiustizia formale la circostanza che l'imputato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave può essere causa ostativa al ristoro; tuttavia le Sezioni Unite pongono il limite che, se l'insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità della misura è emersa sulla base degli stessi elementi che erano a disposizione del giudice della cautela, non può essere valutata l'incidenza della condotta dell'imputato.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza; Sez. 4, n. 38192 del 04/06/2009, X; Sez. 4, n. 26269 dell'1/3/2017)
Principi secondo cui l'illegittimità della misura cautelare ai fini dell'ingiustizia formale deve risultare da una decisione irrevocabile del giudice cautelare (o dalla sentenza definitiva) e, se l'illegittimità è stata accertata con elementi diversi rispetto a quelli originari, il giudice della riparazione può valutare l'eventuale incidenza causale della condotta dolosa o gravemente colposa dell'imputato.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra ingiustizia sostanziale (assoluzione per insussistenza del fatto) e ingiustizia formale (misura adottata o mantenuta senza condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.); i due profili presuppongono accertamenti diversi.
- La condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto può essere causa ostativa all'equa riparazione anche in caso di ingiustizia formale, ma solo se l'illegittimità della misura è stata accertata sulla base di elementi diversi da quelli che erano già disponibili al giudice che ha disposto la cautela.
- Se il giudice della cautela o il Tribunale del Riesame hanno annullato la misura per difetto di gravità indiziaria, il giudice della riparazione deve valutare l'effetto di tale pronuncia e non può limitarsi a una valutazione ex post dei fatti ignorando il quadro indiziario all'epoca della misura.
- Per il riconoscimento dell'ingiustizia formale è necessaria una decisione irrevocabile che accerti l'illegittimità della misura (es. pronuncia del Riesame o sentenza definitiva); la mancata considerazione di tale decisione integra vizio di motivazione.
- Nel giudizio di riparazione il valutatore deve confrontare l'assetto probatorio originario con quello emerso successivamente: se emergono nuovi, diversi elementi probatori che dimostrano l'assenza delle condizioni di applicabilità, il giudice può valutare la rilevanza causal-concorrente della condotta dell'imputato; se no, l'ostatività non può essere basata su una riconsiderazione ex post.
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