Cassazione Penale, Sentenza n. 18384/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per rapina e lesioni aggravate denunciando: (1) inosservanza di norme processuali (art.156, 171, 179, 429 e 601 c.p.p.) per mancata notifica al detenuto della citazione in appello e quindi assenza dell'imputato in udienza; (2) violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e c.p.p.) sul giudizio di responsabilità; (3) violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e c.p.p.) per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione centrale è il vizio in procedendo collegato all'omessa notifica al detenuto, nonostante la condizione di detenzione fosse nota dagli atti e fosse stata accertata (richiesta al DAP del 23/05/2023; successiva notificazione al DAP il 06/06/2023).
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo esame del fascicolo, ha ritenuto fondato il primo motivo relativo all'error in procedendo per mancata notifica al detenuto. Ha ricostruito che la Corte d'appello era nelle condizioni di conoscere lo stato di detenzione e non ha adottato le necessarie modalità di notifica al luogo di detenzione. Si è qualificata la nullità come nullità a regime intermedio e, non essendovi elementi attestanti attività compiuta in udienza che potessero impedire l'eccezione, la prima occasione utile per sollevarla è stata identificata nel ricorso per cassazione. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La norma impone la specifica modalità di notifica nei confronti dell'imputato detenuto: la citazione deve essere notificata presso il luogo di detenzione mediante consegna della copia alla persona. Nel caso la Corte aveva l'obbligo di usare tale modalità poiché lo stato di detenzione risultava dagli atti.
Riferito in combinato sulle regole di chiamata e partecipazione dell'imputato e sugli effetti delle notifiche, nella decisione è richiamato come parte del complesso normativo relativo alla regolarità della comunicazione degli atti processuali.
Richiamato nel contesto delle formalità di citazione e notificazione; interpretato unitamente ad altri articoli come parte delle garanzie procedurali per la presenza effettiva dell'imputato o per la corretta conoscenza del processo.
Richiamato in relazione alle modalità e agli effetti dell'impugnazione e della regolarità dei provvedimenti di citazione; nella motivazione concorre a delimitare il quadro procedurale in cui si è verificato il vizio.
Citato tra le norme processuali rilevanti per le notifiche e la regolarità del procedimento di appello; la Corte ha valutato la violazione di tali norme come errore in procedendo che incide sul diritto alla partecipazione dell'imputato.
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione: lett. b (violazione di norme di diritto) e lett. e (vizio motivazionale). Nel ricorso erano invocate per contestare sia il giudizio di responsabilità sia la mancata applicazione delle attenuanti; la Corte ha però accolto il profilo processuale attinente alla notifica.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui la disciplina delle notifiche si applica anche al detenuto 'per altra causa' e che lo stato di detenzione rilevante dagli atti impone la notifica al luogo di detenzione.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020 (giurisprudenza)
Richiamate per il principio che, in tema di questioni processuali, la Corte di cassazione può esaminare il fascicolo e valutare anche fatti relativi all'errore in procedendo; cioè la Corte è giudice anche del fatto per quanto concerne profili procedurali.
Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023 (Charkoui) (giurisprudenza)
Utilizzata per qualificare la nullità relativa alla mancata notifica come nullità a regime intermedio, con le relative conseguenze processuali.
Massime di principio
- Se dallo stato degli atti risulta che l'imputato è detenuto, la notificazione della citazione per il giudizio d'appello deve essere eseguita al luogo di detenzione mediante consegna della copia alla persona; l'elezione di domicilio non esclude questo obbligo.
- La mancata notifica al detenuto costituisce un errore in procedendo e può configurare una nullità a regime intermedio, suscettibile di annullamento del provvedimento impugnato quando la violazione inficia la partecipazione dell'imputato.
- La Corte di cassazione può esaminare direttamente il fascicolo sui profili processuali e, se rileva la mancata osservanza delle regole di notifica, può annullare la sentenza con rinvio anche in assenza di elementi probatori aggiuntivi.
- Quando non risultano atti che attestino attività compiuta in udienza utile a precludere l'eccezione, la prima concreta occasione per sollevare il vizio processuale può essere individuata nel ricorso per cassazione.
- In casi di nullità per vizi di notifica il rimedio pratico della Corte è l'annullamento con rinvio ad altra sezione del medesimo grado perché sia garantito un nuovo giudizio svolto senza il vizio procedurale lamentato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18367/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18369/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18371/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18374/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18375/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18376/2024 del 10/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →