Cassazione Penale, Ordinanza n. 17376/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione di merito che aveva affermato la sua responsabilità penale. La doglianza contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma la censura era formulata in termini generici e sostanzialmente mirava a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito. La Corte ha rilevato che il ricorso non individuava specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali e si risolveva in una critica inammissibile al ragionamento decisorio del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero specifiche e che tendessero a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione compiuta, logica e non contraddittoria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione: in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito, salvo specifici vizi denunciabili nei limiti di legge.
È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01
È richiamato come principio secondo cui la Corte di cassazione deve verificare la coerenza strutturale della sentenza impugnata senza sovrapporre una propria valutazione delle prove né confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo se individua specifici vizi logici o travisamenti decisivi, non potendo tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove o di sostituzione del giudizio di merito.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né verificare la sentenza confrontandola con modelli argomentativi esterni; deve controllarne la coerenza intrinseca sulla base dei parametri valutativi adottati dal giudicante.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione completa, logica e non contraddittoria, il ricorso che si limiti a contestarne l'apprezzamento probatorio senza specificità è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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