Ordinanza n. 3289/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla procedura di accesso a Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR deducendo una pluralità di censure. Un primo gruppo contestava vizi radicali dell’intera procedura del cosiddetto semestre filtro, prospettando la necessità di una riedizione complessiva della procedura. Un secondo gruppo riguardava, invece, il mancato collocamento della candidata in posizione utile della graduatoria, nonostante avesse conseguito almeno una sufficienza nelle tre materie previste e pur non avendo ottenuto un punteggio sufficiente per l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In particolare, veniva contestata la disciplina che non consentiva lo scorrimento della graduatoria nazionale sui posti lasciati vacanti dagli studenti rinunciatari, prevedendo invece un termine assai breve per l’immatricolazione o l’iscrizione e l’esclusione definitiva dagli scorrimenti per chi non si fosse iscritto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, riformando l’ordinanza del TAR. Quanto al primo gruppo di censure, il Collegio ha ravvisato la carenza di periculum in mora: la misura richiesta, consistente nell’ammissione con riserva e in sovrannumero, non sarebbe stata funzionale a conservare il bene della vita perseguito, cioè la possibile riedizione dell’intera procedura. Il TAR resta libero di esaminare nel merito tali doglianze. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ritenuto prima facie sussistente il fumus boni iuris della censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria, richiamando l’illogicità di un sistema che impedisce di riassegnare secondo l’ordine di graduatoria i posti lasciati vacanti dagli studenti rinunciatari. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la mancata utilizzazione dei posti vacanti può pregiudicare il diritto della candidata, in possesso di almeno una sufficienza, a essere considerata per l’assegnazione e, in ultima istanza, a svolgere gli studi nella disciplina prescelta. L’Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi sulla posizione della candidata: prima effettuare gli scorrimenti sui posti vacanti; poi verificare se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnare il posto secondo l’ordine delle preferenze indicate. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate ed è stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nel cui ambito è stata esaminata l’ordinanza cautelare del TAR.
In conseguenza dell’accoglimento cautelare, il Consiglio di Stato ha ordinato la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la misura richiesta deve essere funzionalmente idonea a conservare il bene della vita perseguito; se la censura mira alla riedizione integrale della procedura, l’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero può risultare inidonea e difettare del periculum in mora.
- La disciplina di una procedura selettiva che impedisca lo scorrimento della graduatoria sui posti lasciati vacanti dai rinunciatari può presentare, prima facie, profili di illogicità e di contrasto con il principio meritocratico, quando sottragga a candidati con punteggi utili ogni possibilità di ripescaggio.
- Quando la mancata utilizzazione dei posti vacanti impedisce a un candidato, collocato fuori da una posizione utile, di concorrere all’assegnazione secondo l’ordine di graduatoria, sussiste il periculum in mora collegato alla perdita della concreta possibilità di accesso agli studi prescelti.
- In sede cautelare, qualora sia ravvisata la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria, l’Amministrazione deve prima riassegnare i posti vacanti secondo l’ordine di graduatoria e soltanto successivamente verificare la posizione individuale del candidato e l’eventuale compatibilità con le sedi da questi opzionate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1450/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1451/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14005/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14006/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →