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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24633/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo proposto. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 10/06/2025, deducevano un solo motivo: vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la lieve entità del danno subito dalla persona offesa. La Cassazione ha però rilevato che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti di fatto dell'attenuante è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile solo se illogica o arbitraria; nel caso concreto la motivazione di appello è stata ritenuta congrua perché ha valorizzato non solo il valore economico non irrisorio del bene sottratto, ma anche il complessivo pregiudizio derivante dalla condotta, comprensivo degli effetti dannosi sulla persona offesa aggredita con violenza o minaccia, in coerenza con la natura pluri-offensiva del reato.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per illogicità o arbitrarietà della motivazione; nella valutazione del danno va considerato anche il pregiudizio arrecato alla persona offesa nei reati pluri-offensivi.

Massime di principio

  • La sussistenza della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
  • Nei reati caratterizzati da violenza o minaccia e con struttura pluri-offensiva, la valutazione della speciale tenuità del danno non può limitarsi al solo profilo patrimoniale, ma deve comprendere anche il pregiudizio alla libertà e all'integrità fisica o morale della persona offesa.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a contestare la motivazione sul diniego di una circostanza attenuante senza evidenziare manifesta illogicità o arbitrarietà è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRapinaViolenza privataImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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