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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13169/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta erronea applicazione dell'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'omessa citazione a giudizio dinanzi all'Autorità straniera e alla violazione del diritto del ricorrente ad essere interrogato in lingua a lui comprensibile e con l'assistenza di un difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il parametro invocato (art. 733 c.p.p.) non fosse applicabile e che la disciplina pertinente sia quella del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI). Inoltre l'Autorità straniera (certificato ex art. 4 della decisione quadro) aveva attestato che il ricorrente, pur assente alla pronuncia, era stato rappresentato da un difensore d'ufficio ed era stato informato sulla data e sul luogo del procedimento; tale attestazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i), n. 1) del d.lgs. cit., è sufficiente e non può essere sindacata in sede di esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come parametro per censurare la mancata citazione e la violazione dei diritti di difesa, ma considerato non applicabile nel caso di riconoscimento/esecuzione di una sentenza comunitaria regolata dal d.lgs. 161/2010.

  • d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (attuazione decisione quadro 2008/909/GAI)

    Disciplina applicabile al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali nell'Unione europea; contiene le regole sul certificato di cui alla decisione quadro e sui presupposti per l'esecuzione.

  • art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI

    Prevede il certificato che accompagna la sentenza; nel caso di specie il certificato attestava la rappresentanza del ricorrente e che questi era stato informato del procedimento.

  • art. 13, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 161/2010

    Stabilisce che l'attestazione contenuta nel certificato (informazione e rappresentanza) è sufficiente ai fini dell'esecuzione e non è soggetta a sindacato di merito dall'Autorità di esecuzione.

  • art. 696-quinquies cod. proc. pen.

    Imposta il limite del sindacato italiano sulle decisioni straniere: l'Autorità di esecuzione non può procedere a un controllo di merito sull'affidabilità del certificato dell'Autorità di emissione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Attribuisce compiti di cancelleria per gli adempimenti connessi; la Cancelleria è incaricata degli adempimenti indicati nella sentenza.

Massime di principio

  • In materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze penali comunitarie il riferimento normativo corretto è il d.lgs. 161/2010 (attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI), non disposizioni nazionali come l'art. 733 c.p.p., se non espressamente applicabili.
  • La certificazione rilasciata dall'Autorità di emissione ai sensi della decisione quadro (art. 4) che attesta che l'imputato è stato informato del procedimento e/o rappresentato è normalmente considerata sufficiente dall'Autorità di esecuzione e non può essere riesaminata sul merito.
  • Se l'imputato è assente alla pronuncia ma risulta rappresentato e informato secondo il certificato, la sua contestazione deve essere promossa davanti alle autorità dello Stato di emissione, non davanti all'Autorità di esecuzione.
  • Chi impugna per carenze procedurali (mancata notifica, lingua, assistenza legale) deve verificare e contestare la fondatezza formale della certificazione nell'ordinamento che ha emesso la sentenza; l'Autorità di esecuzione ha poteri limitati di sindacato.
  • Un ricorso che invoca norme proceduralmente inapplicabili o che non supera il criterio di manifestissima infondatezza può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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