Ordinanza n. 696/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il rigetto ministeriale della domanda di riconoscimento di un attestato di formazione conseguito in Romania ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione cautelare della sua efficacia. La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso proposto contro il provvedimento ministeriale di rigetto del 20 giugno 2024, adottato nell'ambito del procedimento relativo alla domanda di riconoscimento di un attestato di formazione conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio della professione docente su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di appello, ma indica quale profilo cautelare la sostenuta legittimità e adeguatezza motivazionale del provvedimento ministeriale.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e senza pregiudicare la decisione di merito, ha ritenuto che l'appello presentasse indizi di fondatezza. In particolare, il provvedimento ministeriale di rigetto è apparso prima facie corredato da una motivazione ampia e approfondita, conforme ai criteri indicati dalle decisioni dell'Adunanza Plenaria nn. 21 e 22 del 2022 e dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, fissando l'udienza pubblica per il prosieguo del giudizio di merito al 1° luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello e della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Adunanza Plenaria, sentenze nn. 21 e 22 del 2022
Richiamate come decisioni che prescrivono i criteri di ampiezza e approfondimento della motivazione del provvedimento relativo al riconoscimento di titoli o attestati di formazione conseguiti all'estero; il Collegio ha ritenuto che il provvedimento ministeriale apparisse conforme a tali criteri.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando l'appello presenti indizi di fondatezza e l'esecuzione della sentenza risulti conseguentemente da sospendere, ferma restando la cognizione piena nella fase di merito.
- Nel procedimento di riconoscimento di un attestato di formazione conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno, il provvedimento ministeriale di rigetto deve essere assistito da una motivazione ampia e approfondita, secondo i criteri affermati dall'Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 21 e 22 del 2022.
- La valutazione cautelare sulla sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un giudizio prima facie, non pregiudica l'accertamento di merito e può fondare la sospensione dell'esecutività della sentenza che abbia annullato o comunque censurato tale provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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