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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31836/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva recepito l'accordo tra le parti sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Con un unico motivo ha dedotto l'omessa motivazione del giudice di appello sulla sussistenza di cause di proscioglimento, lamentando in sostanza il mancato rilievo ex art. 129 c.p.p. della possibile definizione assolutoria o liberatoria del processo. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio di appello concordato, i limiti del ricorso dipendono dalla rinuncia ai motivi di impugnazione e dalla conseguente formazione del giudicato sui punti non devoluti; nel caso concreto il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi salvo quello sul trattamento sanzionatorio, e non aveva devoluto alla Corte territoriale questioni ex art. 129 c.p.p. relative a cause di proscioglimento. Da ciò l'inammissibilità del ricorso per difetto di devoluzione e per preclusione derivante dalla rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. non si applica al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., istituto che non è rito speciale ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado. L'impugnabilità della sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. resta quindi disciplinata dalle regole ordinarie, ma nei limiti segnati dalla rinuncia ai motivi di appello: sui punti rinunciati si forma giudicato sostanziale e non è consentito riproporre in cassazione censure non devolute. Poiché nel caso concreto la questione sulle cause di proscioglimento non era stata proposta in appello ed era rimasta estranea ai motivi residui, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale accordo è impugnabile secondo le regole generali, ma nei limiti segnati dalla rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    è norma speciale dettata per il patteggiamento e non è estensibile analogicamente al concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità nel giudizio di legittimità per la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., per ragioni di economia processuale.

  • art. 129 c.p.p.

    le cause di proscioglimento devono essere dedotte nei limiti della devoluzione; nel caso concreto non erano state devolute in appello e quindi non potevano essere fatte valere in cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato come parametro generale dei motivi di ricorso per cassazione, applicabile alla sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. nei limiti residui non oggetto di rinuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non è soggetta ai limiti impugnatori speciali previsti per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché tale disciplina è eccezionale e non è estensibile analogicamente.
  • Nel concordato in appello, i limiti del ricorso per cassazione derivano soprattutto dalla rinuncia ai motivi di appello: sui punti rinunciati si forma giudicato sostanziale e la censura non può essere riproposta in sede di legittimità.
  • L'obbligo di motivazione del giudice di appello che recepisca la pena concordata va rapportato all'effetto devolutivo dell'impugnazione: non sussiste un dovere di motivare su questioni non devolute o rinunciate, comprese le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Se la questione non è stata specificamente devoluta al giudice di appello, il relativo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di devoluzione, poiché il punto della sentenza di primo grado si consolida in giudicato.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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