Cassazione Penale, Sentenza n. 34767/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità procedente)
La controversia
La ricorrente impugnava l’ordinanza del Tribunale di Agrigento che aveva respinto la sua istanza di revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile sito a Palma di Montechiaro, via Calvino 32, disposto con sentenza del Tribunale di Agrigento del 26 giugno 2007, irrevocabile dal 13 gennaio 2009. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 665 e 666 c.p.p., contestando che l’impossibilità tecnica di demolire fosse stata ritenuta irrilevante nonostante il rischio per la stabilità delle porzioni lecite del fabbricato e per l’incolumità dei residenti; richiamava inoltre una decisione del TAR Lazio secondo cui la demolizione non può essere eseguita se pregiudica la statica dell’immobile. Con il secondo motivo deduceva violazione dei principi sull’eseguibilità del titolo in fase esecutiva, falsa applicazione del principio di imputabilità al condannato della causa che impedisce la demolizione e violazione dei principi di proporzionalità e di tutela dei terzi estranei. Con il terzo motivo lamentava vizio di motivazione sul bilanciamento tra ripristino dello stato dei luoghi e incolumità dei terzi. Il 14 luglio 2026 il difensore depositava rinuncia al ricorso, adducendo la sopravvenuta carenza d’interesse in ragione della revoca dell’ordine di demolizione da parte della Corte d’appello di Palermo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Ha preliminarmente precisato che la rinuncia al ricorso è atto personalissimo e deve essere presentata personalmente dall’interessato o da un procuratore speciale; quella depositata dal difensore privo di procura speciale era quindi irrituale. Ha tuttavia acquisito l’ordinanza della Corte d’appello di Palermo del 9 giugno 2026, dalla quale risultava che l’immobile era stato acquisito al patrimonio del Comune di Palma di Montechiaro e poi assegnato al nucleo familiare della ricorrente, previa valutazione di un prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione; la procedura amministrativa era stata ritenuta legittima dal consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria. La revoca dell’ordine di demolizione aveva fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione, rendendo inammissibile il ricorso; la Corte ha inoltre rilevato che l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale avrebbe già determinato carenza di legittimazione attiva. Non ha esaminato nel merito i tre motivi. In ragione della sopravvenienza non imputabile alla ricorrente e dell’assenza di soccombenza in senso tecnico, non ha disposto né la condanna alle spese processuali né il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 665 e 666, per erronea qualificazione in termini di «irrilevanza» dell’impossibilità tecnica ad eseguire la demolizione a fronte del preminente diritto alla sicurezza e alla incolumità dei residenti delle porzioni lecite di fabbricato.
La norma è richiamata tra quelle che disciplinano la fase esecutiva e la competenza del giudice dell’esecuzione; la Corte non decide nel merito la censura perché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 665 e 666, per erronea qualificazione in termini di «irrilevanza» dell’impossibilità tecnica ad eseguire la demolizione a fronte del preminente diritto alla sicurezza e alla incolumità dei residenti delle porzioni lecite di fabbricato.
La norma è richiamata tra quelle relative al procedimento di esecuzione; la Corte non formula una decisione interpretativa sul merito della censura, assorbita dalla sopravvenuta carenza d’interesse.
Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694), secondo le quali la nozione della «carenza d’interesse sopraggiunta» va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.
La sopravvenuta carenza d’interesse dovuta a una mutata situazione di fatto o di diritto che abbia già soddisfatto la finalità perseguita dall’impugnante esclude, in assenza di soccombenza tecnica, conseguenze sfavorevoli ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; nel caso deciso non seguono né spese processuali né sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto personalissimo: deve provenire dall’interessato oppure da un procuratore munito di procura speciale; la dichiarazione resa dal difensore privo di tale potere è irrituale.
- Il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, prima della decisione, una mutata situazione di fatto o di diritto abbia già realizzato la finalità perseguita dall’impugnante o abbia altrimenti privato di rilevanza il punto controverso.
- Quando l’inammissibilità dipende da una sopravvenuta carenza d’interesse non imputabile al ricorrente, il venir meno dell’interesse non integra soccombenza in senso tecnico e non comporta la condanna alle spese processuali né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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