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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27594/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza di appello. La Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione, perché rileva d'ufficio un vizio preliminare di ammissibilità: l'atto non risulta sottoscritto e proposto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per il ricorso personale in cassazione. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente una proposta del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità può essere adottata con le forme previste da tale disposizione, richiamata come base processuale della decisione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto e presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza del requisito soggettivo del difensore abilitato integra un vizio preliminare che impedisce l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • Quando l'inammissibilità non è imputabile a un errore privo di colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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