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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18754/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pavlidis ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia in carcere o, in subordine, la sua sostituzione con gli arresti domiciliari nell'ambito di una procedura di estradizione promossa dalla Macedonia del Nord (mandato di arresto internazionale per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.). I motivi dedotti dal difensore erano: 1) violazione del diritto al contraddittorio perché la Corte avrebbe fondato la decisione su una requisitoria del Procuratore generale depositata dopo l'udienza e conosciuta dal difensore solo successivamente; 2) carenza di titolo cautelare ai sensi dell'art. 714 comma 2 c.p.p., mancanza di una valutazione argomentata dei gravi indizi nello stato richiedente e presunta scadenza del termine di 30 giorni previsto dal diritto macedone; 3) motivazione apparente circa l'assenza di elementi che giustificassero una prognosi negativa sulla concreta osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'ordinanza indicava che le parti erano state sentite nella forma partecipata prevista dall'art. 127 c.p.p. Ha poi dichiarato infondati il secondo e il terzo motivo: il controllo italiano sulla sussistenza dei 'gravi indizi' nella procedura estradizionale è limitato all'accertamento che la richiesta dello Stato richiedente indichi le ragioni per ritenere probabile la commissione del reato (art. 705, comma 1 c.p.p. e giurisprudenza consolidata), non al riesame delle prove salvo che siano prova incontrovertibile di innocenza; la questione della scadenza del termine di 30 giorni della misura detentiva sotto la legge macedone non era adeguatamente documentata e, comunque, irrilevante rispetto ai presupposti italiani per la revoca o sostituzione della misura cautelare (art. 715, comma 2). La Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto sussistente un concreto e attuale rischio di fuga (valutando biglietti e itinerario) e l'insufficienza degli arresti domiciliari, alla luce della gravità del reato e della mancanza di punti di riferimento in Italia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Il procedimento in camera di consiglio per la revoca o sostituzione della misura cautelare nell'ambito dell'estradizione deve svolgersi nelle forme 'partecipate', garantendo il contraddittorio tra le parti

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Procedura de plano ordinaria: la Corte precisa che la disciplina speciale dell'art. 127 prevale sulla procedura de plano di cui all'art. 299 per i procedimenti partecipati

  • art. 714, comma 2 cod. proc. pen.

    Riguarda i requisiti formali del titolo cautelare proveniente dallo Stato richiedente; il ricorrente lamentava l'assenza di una valutazione argomentata dei gravi indizi da parte dell'autorità estera

  • art. 715, comma 2 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Indica i presupposti per l'applicazione di misure cautelari strumentali all'estradizione (in particolare il pericolo di fuga e altre esigenze cautelari) che devono essere verificati anche nella fase di revoca o sostituzione

  • art. 718 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di revoca o sostituzione delle misure cautelari; la Cassazione ricorda che la verifica delle condizioni di cui all'art. 715 è necessaria anche per la revoca/sostituzione

  • art. 705, comma 1 cod. proc. pen.

    Limita il controllo italiano sulla richiesta di estradizione alla verifica che siano indicate le ragioni per cui lo Stato richiedente ritiene probabile la commissione del reato, senza entrare nel merito probatorio salvo prove incontrovertibili di innocenza

  • art. 171, par. 2 codice di procedura penale (Macedonia del Nord)

    Prevede un termine di 30 giorni per la durata della misura cautelare detentiva nello Stato richiedente; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente documentata e comunque irrilevante ai fini della valutazione italiana per la revoca/sostituzione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Nelle procedure di revoca o sostituzione di misure cautelari connesse all'estradizione il contraddittorio deve esser garantito secondo la forma partecipata (art.127 c.p.p.); l'assenza di tale garanzia può essere dedotta ma deve risultare chiaramente dal verbale e dagli atti
  • Il controllo del giudice italiano sui 'gravi indizi' in sede di estradizione è limitato a verificare che la richiesta straniera esponga le ragioni per ritenere probabile il reato; non è consentito un libero sindacato sulla prova probatoria a meno che non emergano prove incontrovertibili di innocenza
  • Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di revoca/sostituzione delle misure cautelari in materia di estradizione è ammesso per vizio di legge, non per mera valutazione della motivazione; quindi questioni di merito inoppugnabili per la Cassazione se ben motivate dal giudice di merito
  • Per valutare il pericolo di fuga il giudice deve compiere un giudizio prognostico fondato su elementi concreti, specifici e attuali (es. itinerari, biglietti, legami sul territorio); la sola produzione di titoli di viaggio non è sufficiente a escludere il rischio di allontanamento
  • La misura degli arresti domiciliari può essere ritenuta insufficiente quando ricorra la gravità del reato e la mancanza di punti di riferimento socio-familiari/logistici nel territorio richiesto; l'eventuale controllo elettronico richiede una motivazione su idoneità e fattibilità
  • Questioni attinenti a termini o norme di procedura dello Stato richiedente (es. scadenza del termine di detenzione) possono non incidere sulla decisione italiana se non pertinenti ai presupposti previsti dall'ordinamento italiano per la revoca/sostituzione della misura cautelare

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