Cassazione Penale, Ordinanza n. 29756/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello era stato proposto personalmente dall'imputato e riguardava, nel merito, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso veniva anche chiesta la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 613, comma 1, c.p.p., per asserito contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha però rilevato preliminarmente che l'atto era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione della disciplina vigente dopo la riforma del 2017, e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. rispetto agli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e all'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in assenza della necessaria sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'atto di ricorso per cassazione debba essere redatto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
Dopo la riforma del 2017, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi in cassazione devono essere sottoscritti dal difensore cassazionista; non è più ammessa la sottoscrizione personale dell'imputato.
art. 610, comma 5-bis, primo periodo, c.p.p.
inammissibilità ... va dichiarata con procedura de plano
L'inammissibilità derivante dalla mancanza della sottoscrizione del difensore speciale deve essere dichiarata senza formalità, con decisione de plano.
art. 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la richiesta di difesa tecnica per il ricorso in cassazione rientra nella discrezionalità legislativa e non comprime le facoltà difensive.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità, ma la Corte ha escluso che la previsione della difesa tecnica in cassazione violi il diritto di difesa.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto non sussistente alcun contrasto con la Convenzione europea per l'introduzione dell'obbligo di sottoscrizione da parte di difensore specialista.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto della necessaria sottoscrizione difensiva è rilevabile e dichiarabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La previsione normativa che subordina l'accesso al ricorso per cassazione alla rappresentanza tecnica del difensore cassazionista rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra, di per sé, violazione del diritto di difesa o del diritto al ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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