Cassazione Penale, Sentenza n. 16175/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) l'utilizzo in giudizio di dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, non confermate in dibattimento e ritenute inattendibili, le quali avrebbero inciso sulla decisione; 2) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), poiché la Corte d'appello, pur escludendo l'aggravante della "destrezza", ha comunque confermato il bilanciamento che aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e quindi non avrebbe dovuto lasciare immutata la pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico perché la ricorrente non ha dimostrato quale sarebbe stata l'incidenza dell'espunzione delle dichiarazioni predibattimentali sulla cosiddetta "prova di resistenza" e non ha valutato se i restanti indizi sarebbero stati sufficienti a sostenere il convincimento di colpevolezza; la censura sull'attendibilità è questione di merito non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: non integra reformatio in peius il comportamento del giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto solo dall'imputato, elimina un'aggravante ma conferma il precedente bilanciamento tra aggravanti e attenuanti dopo un rinnovato giudizio comparativo adeguatamente motivato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento al divieto di reformatio in peius: la Corte precisa che tale divieto non impedisce al giudice d'appello, anche se chiamato in sede di gravame dal solo imputato, di rinnovare il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e confermare la precedente valutazione se congruamente motivato
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso; la Corte applica tale disposizione fissando la somma in euro 3.000,00
Massime di principio
- Nelle impugnazioni per cassazione che censurano l'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali, il ricorrente deve specificare e dimostrare l'incidenza concreta dell'espunzione di tali dichiarazioni sul complesso probatorio ("prova di resistenza"); la mera deduzione di inutilizzabilità o di inattendibilità è inadeguata e comporta inammissibilità per aspecificità
- Le questioni riguardanti l'attendibilità delle dichiarazioni e la valutazione di merito degli indizi sono in linea di principio questioni di merito e non attengono alla legittimità, quindi difficilmente sono nominabili utilmente in cassazione se non per vizi logico-giuridici evidenti
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello, che riveda la sentenza in seguito ad impugnazione proposta solo dall'imputato, di escludere una aggravante e tuttavia confermare la misura della pena previa rinnovata e motivata operazione di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; per contrastare tale decisione in Cassazione occorre dimostrare l'insufficienza o l'illogicità della motivazione del nuovo bilanciamento
- Quando si impugna in cassazione è essenziale formulare motivi specifici che mostrino l'effetto concreto dell'errore denunciato sul convincimento del giudice; mancanza di specificità e attacchi meramente prognostici o valutativi comportano l'inammissibilità
- In caso di inammissibilità del ricorso, è frequente la condanna alle spese e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il ricorrente deve considerarlo come rischio processuale nella valutazione della proposizione di ricorso in cassazione
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