Cassazione Civile, Ordinanza n. 04546/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando un maggior reddito e conseguenti maggiori IRPEF, IRAP e IVA sulla base di incongruenze tra costi sostenuti e ricavi dichiarati nell'attività di ristorazione, nonché su dati ritenuti anomali relativi alle rimanenze finali e alla rotazione del magazzino. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in appello, aveva invece respinto il gravame dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., lamentando che la sentenza d'appello fosse solo apparentemente motivata, poiché si sarebbe limitata a formule generiche e tautologiche senza confrontarsi con gli atti e con le specifiche ragioni poste a base dell'accertamento analitico-induttivo. Il secondo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e quindi inidonea a consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito dai giudici tributari. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva, non meramente apparente o tautologica; una motivazione formalmente presente ma priva di concreti elementi di riscontro è inidonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità la motivazione della sentenza è apparente quando il giudice si limita a enunciare principi astratti o conclusioni apodittiche senza confrontarsi con gli elementi di fatto e con le specifiche allegazioni delle parti.
- L'accertamento analitico-induttivo può essere fondato anche su una contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile, purché l'Ufficio indichi in modo concreto gli elementi sintomatici della inattendibilità e il giudice ne dia conto in motivazione.
- La sentenza che non esplicita il percorso logico seguito e non consente il controllo dell'iter decisorio viola il requisito di motivazione e va cassata.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e definisce la cassazione della sentenza impugnata, i motivi ulteriori restano assorbiti.
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