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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04546/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando un maggior reddito e conseguenti maggiori IRPEF, IRAP e IVA sulla base di incongruenze tra costi sostenuti e ricavi dichiarati nell'attività di ristorazione, nonché su dati ritenuti anomali relativi alle rimanenze finali e alla rotazione del magazzino. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in appello, aveva invece respinto il gravame dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., lamentando che la sentenza d'appello fosse solo apparentemente motivata, poiché si sarebbe limitata a formule generiche e tautologiche senza confrontarsi con gli atti e con le specifiche ragioni poste a base dell'accertamento analitico-induttivo. Il secondo motivo non è stato esaminato perché assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e quindi inidonea a consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito dai giudici tributari. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva, non meramente apparente o tautologica; una motivazione formalmente presente ma priva di concreti elementi di riscontro è inidonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la motivazione della sentenza è apparente quando il giudice si limita a enunciare principi astratti o conclusioni apodittiche senza confrontarsi con gli elementi di fatto e con le specifiche allegazioni delle parti.
  • L'accertamento analitico-induttivo può essere fondato anche su una contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile, purché l'Ufficio indichi in modo concreto gli elementi sintomatici della inattendibilità e il giudice ne dia conto in motivazione.
  • La sentenza che non esplicita il percorso logico seguito e non consente il controllo dell'iter decisorio viola il requisito di motivazione e va cassata.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto e definisce la cassazione della sentenza impugnata, i motivi ulteriori restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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