Cassazione Penale, Sentenza n. 02223/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva disposto la confisca di beni (un fabbricato adibito a deposito/magazzino ed un'abitazione nel Comune di Cesarò) ascritti a Giuseppe Antonino Treccarichi. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 27 e 41 della Costituzione e degli artt. 20, 24 e 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (disciplina delle misure di prevenzione), invocando la propria autonomia patrimoniale e contestando i presupposti per l'applicazione della confisca rispetto a beni di proprietà di terzi
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione: il ricorrente, terzo interessato, non aveva conferito un mandato/una procura speciale al difensore (necessaria per un terzo che agisca in giudizio in materia di prevenzione), né risultava la domiciliazione presso il difensore. La Corte non è quindi entrata nel merito delle censure sostanziali (costituzionali e di diritto speciale). Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
Articoli evocati dal ricorrente per questioni di diritto e garanzie; la Corte non ha esaminato le doglianze sostanziali riferite a tali norme in sede di merito, avendo escluso la legittimazione processuale del terzo
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Norme richiamate in relazione ai presupposti della confisca e alla partecipazione del terzo interessato. In particolare l'art. 7 è richiamato per stabilire che il terzo non può avvalersi di difensore d'ufficio, rafforzando la necessità della procura speciale
art. 100, art. 611, art. 616
Art. 100 c.p.p.: il terzo che interviene con interesse civilistico deve essere rappresentato da difensore munito di procura speciale; art. 611 c.p.p.: disciplina il trattamento dei ricorsi in Cassazione (richiamato per la trattazione del ricorso); art. 616 c.p.p.: conseguenze dell'inammissibilità, con condanna alle spese e possibilità di ammenda, applicata per fissare l'importo di euro 3.000
Richiamato per analogia sulla domiciliazione del difensore: il terzo, come nel processo civile, deve rispettare la regola della domiciliazione presso il difensore
Massime di principio
- Un terzo interessato in un procedimento di prevenzione/confisca deve essere rappresentato da un difensore munito di procura speciale alle liti: l'assenza di tale mandato rende il ricorso inammissibile
- La partecipazione del terzo in materia di misure di prevenzione è considerata di natura civilistica e mutua le regole di rappresentanza e domiciliazione dal processo civile (necessità di procura speciale e domiciliazione presso il difensore)
- Se mancano i requisiti formali di legittimazione (procura, domiciliazione), il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure sostanziali, incluse questioni costituzionali o di applicazione del d.lgs. 159/2011
- La proposizione di un ricorso infondata sul piano formale può comportare non solo il rigetto/inammissibilità ma anche l'addebito delle spese processuali e l'applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p. quando sussistono profili di colpa
- Per contestare efficacemente la confisca di beni attribuiti a terzi occorre curare preliminarmente la documentazione di titolarità e l'autonomia patrimoniale, oltre a rispettare i requisiti formali di rappresentanza processuale
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