Cassazione Penale, Sentenza n. 8054/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fanini impugnava la conferma di condanna in appello sostenendo, con il primo motivo, l'assenza del dolo specifico per il reato di ricettazione: aveva ricevuto farmaci anabolizzanti non autorizzati in Italia ma, a suo dire, solo per migliorare l'aspetto e le prestazioni personali e non con fine di profitto. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 9 L. n. 376/2000 (oggi art. 586-bis c.p.), contestando l'inquadramento della sua condotta alla fattispecie prevista dalla legge anti-doping.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui il "profitto" richiesto per la ricettazione può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale. Il secondo motivo non è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha evidenziato che la sentenza di merito non chiarisce se la condotta sia stata qualificata ai sensi del primo comma (riguardante comportamenti volti ad alterare prestazioni agonistiche, con dolo specifico) o del settimo comma (commercio di sostanze dopanti, con dolo generico). Essendo maturata la prescrizione per il reato previsto dall'art. 9 L. n. 376/2000, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel reato e ha eliminato l'aumento di pena in continuazione; per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
D.L. 18 ottobre 2020, n.137, comma 8 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma che ha disciplinato le speciali modalità processuali durante il periodo emergenziale
art. 9, L. n. 376/2000 (oggi art. 586-bis c.p.)
Legge 14 dicembre 2000, n.376, art.9 (ora ricompreso nell'art. 586-bis c.p.)
La Corte ha evidenziato l'incertezza sulla qualificazione della condotta rispetto ai diversi commi: il primo comma tutela la regolarità delle competizioni (dolo specifico volto ad alterare prestazioni agonistiche), il settimo comma punisce il commercio di sostanze dopanti con dolo generico. La confusione nella motivazione ha portato all'annullamento per prescrizione
Delitto di ricettazione (giurisprudenza interpretativa)
La giurisprudenza di legittimità richiamata afferma che il dolo specifico della ricettazione (il "profitto") può consistere anche in utilità non patrimoniali, quindi anche nel vantaggio personale come il miglioramento dell'aspetto o delle prestazioni
Sentenza Corte Costituzionale n. 105/2022
Corte Costituzionale, sent. n.105 del 2022
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 586-bis (nella parte che richiedeva dolo specifico per il commercio di sostanze dopanti), sottolineando la necessità di rispettare i criteri della legge delega e distinguendo le fattispecie punite dalla norma
Giurisprudenza di legittimità citata (Zaniolo, Ceccarelli, Vergiani)
Sez.2, n.45071/2021 (Zaniolo); Sez.2, n.15680/2016 (Ceccarelli); Sez.3, n.16437/2020 (Vergiani)
Zaniolo e Ceccarelli confermano che il "profitto" ai fini della ricettazione può essere qualsiasi utilità non necessariamente patrimoniale; Vergiani è richiamata in relazione all'interpretazione della fattispecie antodoping e al requisito dell'attività sportiva
Massime di principio
- Per il reato di ricettazione il "profitto" richiesto come dolo specifico può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale: il miglioramento dell'aspetto o delle prestazioni personali può dunque integrare il requisito del dolo specifico
- Nelle fattispecie antodoping (art. 9 L. 376/2000 oggi art. 586-bis c.p.) occorre distinguere con chiarezza quale comma è utilizzato: il primo comma (procura, somministra, assume) è finalizzato alla tutela della regolarità delle competizioni e richiede finalità attinenti alle prestazioni agonistiche; il comma relativo al commercio punisce attività commerciali rilevanti per la salute e può avere diverso requisito soggettivo
- La qualificazione della condotta (uso personale vs commercio/distribuzione) è cruciale perché determina il dolo richiesto e la portata della responsabilità: le sentenze di merito devono specificare a quale comma e a quale scopo si riferisce la condotta contestata
- La prescrizione può intervenire dopo la sentenza di appello e determinare l'annullamento del relativo capo di condanna senza rinvio; pertanto, nel caso di impugnazioni, verificare sempre i termini di prescrizione e gli effetti dei motivi non manifestamente infondati
- In difesa, quando si contesta il dolo specifico del reato di ricettazione o l'inquadramento nel reato antodoping, è utile produrre elementi che chiariscano l'assenza di finalità di profitto e la natura personale dell'uso, oppure dimostrare che la condotta non rientra nel commercio o nella somministrazione punita dalla norma
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