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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45666/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/02/2023 con doglianza di violazione di legge e vizio di motivazione. Il difensore ha contestato la valutazione della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di revoca/retrodatazione della misura cautelare, sostenendo che era stato prodotto un elemento nuovo consistente nella dichiarazione di astensione dei componenti del collegio nel processo c.d. "Reale", ritenuto in larga misura sovrapponibile al processo c.d. "Mandamento Ionico" (nell'ambito del quale era stata applicata la misura). Si contestava altresì l'omessa valutazione delle intercettazioni anteriori alle ore 16:00 del 31/03/2010

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la condanna relativa alle condotte per le quali era stata applicata la misura cautelare è divenuta irrevocabile il 16/06/2023. La Corte ha rilevato il principio secondo cui le questioni relative alle misure cautelari perdono rilevanza quando la sentenza di condanna a pena detentiva diventa definitiva, poiché la definitività esclude la possibilità di rimessione in libertà in sede di questo tipo di impugnazione. Per tali ragioni la Corte non ha inflitto al ricorrente la condanna alle spese né l'ammenda (assente profilo di colpa). Inoltre è stato disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, per gli adempimenti di competenza

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale richiamata per indicare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto; utilizzata come riferimento alla modalità di trattazione del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Imposta l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà, affinché il direttore provveda agli adempimenti previsti (aggiornamento dello stato di detenzione/seguenti comunicazioni)

  • Sez. Un., n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri)

    Giurisprudenza di riferimento che afferma il principio per cui le questioni concernenti le misure cautelari perdono rilevanza con la definitività della condanna, comportando l'inammissibilità delle impugnazioni per sopravvenuta carenza d'interesse

  • Sez. Un., n. 20 del 09/10/1996 (Vitale)

    Richiamata per chiarire che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la condanna alle spese o il pagamento dell'ammenda, in assenza di colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Quando la condanna penale diventa definitiva, le impugnazioni concernenti misure cautelari tendono a perdere rilevanza: l'interesse a ottenere la revoca o la retrodatazione della misura può sopraggiungere carente e rendere il ricorso inammissibile
  • L'interesse a impugnare una misura cautelare persiste fintanto che non interviene una decisione definitiva sul merito; è quindi cruciale tempestività nella produzione di elementi nuovi che possano incidere sulla posizione cautelare
  • Elementi "nuovi" (es. dichiarazioni di astensione in processi collegati) devono essere collegati in modo chiaro e motivato alla possibilità di incidere sulla legittimità o sulla datazione della misura cautelare per essere efficaci
  • Se la condanna è divenuta irrevocabile, le vie per ottenere effetti sulla libertà personale si spostano tipicamente nella fase esecutiva (istanze in sede esecutiva, misure alternative, ricalcolo della pena), non attraverso l'impugnazione cautelare già proposta
  • La sopravvenuta carenza di interesse, una volta accertata, non determina di per sé condanna alle spese o sanzioni pecuniarie se non sussistono profili di colpa del ricorrente

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