Cassazione Penale, Ordinanza n. 00082/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra reati definiti da due sentenze irrevocabili di condanna. Con l'unico motivo si deduce, in sostanza, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto riconoscere l'unicità del disegno criminoso valorizzando la medesima tipologia delle violazioni e il periodo temporale in cui le condotte si collocavano (2010-2014), contestando quindi la valutazione di merito svolta nell'ordinanza impugnata e chiedendo una diversa lettura degli elementi fattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sollecitasse una rivalutazione di merito non consentita, poiché il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo congruo e non manifestamente illogico l'esclusione della continuazione, richiamando la distanza temporale tra i fatti, la non completa omogeneità spaziale delle condotte e l'assenza di ulteriori elementi indicativi di un medesimo programma criminoso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione della continuazione tra reati già giudicati può essere esaminata dal giudice dell'esecuzione, il quale compie un accertamento di fatto sull'unicità del disegno criminoso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di continuazione, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito o dell'esecuzione.
- Il sindacato di legittimità sulla valutazione relativa alla continuazione è consentito solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; non è ammessa una semplice richiesta di nuova lettura degli elementi fattuali.
- La distanza temporale tra i fatti, la non completa omogeneità delle condotte e l'assenza di ulteriori indici del medesimo programma criminoso possono legittimare l'esclusione della continuazione.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a proporre parametri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice a quo, esso è inammissibile per richiesta di rivalutazione del merito.
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