Cassazione Civile, Ordinanza n. 06563/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La società agente della riscossione aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. contro il decreto del giudice delegato che aveva ammesso solo parzialmente il credito insinuato. Deduceva che il provvedimento fosse viziato per la non corretta valutazione della documentazione prodotta e per l’omessa considerazione della condotta del curatore, il quale aveva riconosciuto l’esistenza di ipoteche iscritte a garanzia del credito, circostanza che, secondo la ricorrente, sarebbe stata idonea a dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle e a escludere la prescrizione. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo che il ricorso non contenesse contestazioni specifiche del provvedimento impugnato e che si limitasse a riproporre integralmente la domanda. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 98 e segg. l. fall., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato al giudizio di opposizione i requisiti di specificità propri dell’appello; il secondo, conseguenziale, relativo alla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo fondata sull’asserita mancanza di specificità delle censure. Ha affermato che l’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello ma un procedimento di primo grado che introduce un riesame a cognizione piena della decisione del giudice delegato; perciò non si applica l’art. 342 c.p.c. in tema di specificità dei motivi di impugnazione. L’eventuale genericità delle doglianze può semmai incidere sul merito dell’opposizione, non sulla sua ammissibilità. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
è la norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo; il suo regime non coincide con quello dell’appello e non comporta l’applicazione automatica dei requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.p.c.
non si applica al giudizio di opposizione allo stato passivo, perché quest’ultimo non è un appello ma un giudizio di primo grado a cognizione piena sul credito ammesso o escluso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è assimilabile a un giudizio di appello, ma apre un procedimento di primo grado a cognizione piena sul credito.
- Al giudizio di opposizione allo stato passivo non si applica l’art. 342 c.p.c. sulla specificità dei motivi di appello; la genericità delle censure può rilevare solo sul piano del merito, come insufficienza delle allegazioni poste a fondamento della domanda di riforma.
- La declaratoria di inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo non può essere fondata sul solo rilievo che il ricorso non contenga motivi di impugnazione formulati con la stessa puntualità richiesta per l’appello.
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