Cassazione Penale, Sentenza n. 46429/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 17/10/2022 che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado. Il ricorrente era stato condannato per: bancarotta fraudolenta documentale (capo Al), bancarotta patrimoniale impropria per operazioni dolose (capo A3) e occultamento della documentazione fiscale con evasione di imposte e IVA (capo B, in concorso con Pizzitola), nella sua qualità di amministratore della societa' COBEV. I motivi di ricorso contestavano: l'omessa riproduzione integrale dei capi di imputazione nel frontespizio; carenze di motivazione sulla responsabilita' per la bancarotta documentale (mancata valutazione delle condotte ascritte, rilievi sulla consegna delle scritture contabili e sul ruolo effettivo di amministratore); la valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato Pizzitola; la qualifica di amministratore di fatto dopo la cessione delle quote; la riconducibilita' del fatto al capo B e l'eccezione di prescrizione per tale capo; la mancata verifica di operazioni dolose causative del fallimento per il capo A3; ed errori nella determinazione della pena principale e delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, singolarmente o congiuntamente, generici o manifestamente infondati in quanto riconducevano a una rivalutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito. L'omissione materiale nella riproduzione del frontespizio e' stata considerata innocua poiche' la sentenza richiamava espressamente le imputazioni della prima sentenza; la Corte ha confermato il principio secondo cui l'amministratore cessato che omette la tenuta delle scritture contabili deve dimostrare di averle consegnate al successore; ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle dichiarazioni di Pizzitola se corroborate da altri elementi; ha escluso la possibilita' di dichiarare la prescrizione del capo B in questa sede, poiche' la manifesta infondatezza del ricorso impedisce la declaratoria di cause di non punibilita' sopravvenute; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216 (ultimo comma)
Riferimento alla determinazione delle pene accessorie; la Corte territoriale ha rideterminato le pene accessorie sulla base della pena principale, valutando legittimamente l'aumento di pena derivante dal reato fiscale ai fini dell'equiparazione
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Richiamato in relazione alla riconducibilita' della condotta materiale del capo B (reato tributario); la Corte richiede dimostrazione della condotta materiale e della sua attribuibilita' al ricorrente
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, co. ibis
Rilevato dalla difesa in tema di computo del termine prescrizionale (aumento di un terzo) per i reati tributari; la Corte non ha accolto la dedotta prescrizione in cassazione per le ragioni processuali indicate
legge fallimentare, art. 223, secondo comma, n. 2
La Corte conferma che l'omesso versamento dell'IVA e dei contributi puo' integrare operazioni dolose causative del fallimento e che il reato fallimentare puo' concorrere con quello tributario e previdenziale per diversita' di beni tutelati
Principio secondo il quale le cause di non punibilita', inclusa la prescrizione sopravvenuta, non possono essere dichiarate in cassazione se il ricorso e' inammissibile per manifesta infondatezza, poiche' cio' inciderebbe sulla regolare instaurazione del rapporto di impugnazione
Consente alla Corte di imporre al ricorrente, per motivi di inammissibilita', l'onere del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- In Cassazione non e' ammessa una rivalutazione del fatto e della prova: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono in genere considerati manifestamente infondati
- Errori materiali o omissioni formali nella riproduzione delle imputazioni (es. frontespizio) sono di norma sanati se la sentenza richiama espressamente le imputazioni precedenti e non risulta pregiudizio per la difesa
- Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale l'amministratore cessato che non produce le scritture contabili deve dimostrare di averle consegnate al successore; l'onere probatorio e' a carico del cessato
- Le dichiarazioni etero-accusatorie di un coimputato possono essere utilizzate se risultano corroborate da altri elementi e se la loro attendibilita' e' adeguatamente valutata dal giudice
- L'eccezione di prescrizione puo' essere preclusa in Cassazione quando il ricorso e' dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, pertanto la questione va sollevata e trattata tempestivamente nel corso del processo di merito
- La determinazione delle pene accessorie puo' essere commisurata alla pena principale anche quando questa risulti aumentata per reati concorrenti, sempre che la motivazione sia congrua e logica
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