Cassazione Penale, Ordinanza n. 10823/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici e perché l'ulteriore doglianza sulla quantificazione della pena integrava un mero errore materiale di calcolo, rimediabile soltanto con istanza ex art. 130 c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena. Dal testo emerge che i motivi erano diretti contro la quantificazione del trattamento sanzionatorio, con censure definite dalla Corte come generiche e meramente assertive rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già svolto un'argomentazione analitica sui singoli aumenti di pena derivanti dalla continuazione con riferimento ai reati satellite. Il ricorrente non aveva inoltre indicato quale fosse l'interesse a individuare, tra reati contestati in modo identico, il reato più grave. L'ultimo motivo lamentava sostanzialmente un errore materiale di calcolo della pena, questione ritenuta non deducibile con il ricorso per cassazione perché rimediabile soltanto con istanza di correzione ex art. 130 c.p.p.
Norme richiamate
È il rimedio esperibile per la correzione dell'errore materiale di calcolo nella pena; non può essere sostituito dal ricorso per cassazione quando la doglianza è meramente correttiva e il ricorso è dichiarato inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non meramente assertivi: la riproposizione generica di censure già disattese con motivazione logica e analitica in appello non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- In tema di continuazione e trattamento sanzionatorio, la doglianza che contesti gli aumenti di pena deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare puntualmente l'interesse concreto alla diversa individuazione del reato più grave, specie quando le contestazioni siano identiche.
- L'errore materiale di calcolo della pena non integra di regola un motivo di ricorso per cassazione, essendo rimediabile con la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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