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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25038/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Un condannato ha impugnato per cassazione un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria del 20 gennaio 2026. Dal testo emerge che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine di quindici giorni previsto per il ricorso, calcolato dalla notificazione dell'ordinanza al condannato e al difensore avvenuta il 23 e 24 gennaio 2026. La scadenza del termine cadeva il 9 febbraio 2026; il ricorso è stato invece depositato via PEC il 12 febbraio 2026. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte è quindi esclusivamente processuale: tardività dell'impugnazione e conseguente inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che l'impugnazione era stata proposta senza l'osservanza del termine di quindici giorni previsto dagli artt. 678, comma 1, 666, comma 6 e 585, comma 1, lett. a), c.p.p. La Corte ha quindi applicato l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e, per effetto della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 678, comma 1, c.p.p.

    richiamato per il termine e le modalità dell'impugnazione davanti al tribunale di sorveglianza e per il coordinamento con le regole sull'impugnazione in cassazione

  • art. 666, comma 6, c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 678 c.p.p. per individuare il termine di quindici giorni per proporre ricorso

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    indicato come norma che fissa il termine di quindici giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notificazione del provvedimento

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 585 c.p.p. è causa di inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di quindici giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento impugnato, secondo il combinato disposto degli artt. 678, 666 e 585 c.p.p.
  • La tardiva proposizione del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il termine cade in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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