Cassazione Penale, Sentenza n. 32272/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Roma in sede di riesame, dell'impugnazione contro il sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Civitavecchia (6.9.2023). Il sequestro riguardava somme complessive di €114.304,86 (profitto complessivo dei reati tributari contestati per gli anni 2017-2019) e, in particolare, €51.157,83 riferiti al solo illecito relativo all'anno di imposta 2019 ascrivibile alla responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies della legge n. 231/2001 (nella formulazione risultante dalla novella D.L. n.124/2019 conv. L. n.157/2019). Il motivo unico di impugnazione denunciava la carenza assoluta di motivazione in ordine al requisito del "pericolo nel ritardo" (periculum in mora) sul quale si è fondata l'adozione del sequestro finalizzato alla confisca.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha ricostruito l'oggetto del sequestro (confisca diretta del profitto e sequestro per equivalente) e ha applicato l'orientamento giurisprudenziale recente secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca richiede una concisa motivazione anche del periculum in mora (salvo le ipotesi in cui il bene è di per sé confiscabile ex lege). Tuttavia, nel caso di specie la motivazione è ritenuta adeguata perché il giudice del riesame ha richiamato la situazione di obiettiva difficoltà economica della società (bilancio 2021 chiuso in perdita per oltre €17.600), elemento idoneo a sostenere la prognosi di rischio che rendesse necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio. Inoltre la Corte ha osservato come la provvista sul conto corrente, in buona parte, possa essere considerata profitto illecito e quindi non idonea a costituire prova di affidabile solvibilità. La ricorrente è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 25-quinquiesdecies, legge n. 231/2001
Estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari dopo la modifica introdotta dal D.L. n.124/2019 conv. L. n.157/2019; qui la società è ritenuta responsabile per il reato tributario relativo al 2019 e quindi legittimata avviare la confisca del profitto.
art. 321, comma 2, codice di procedura penale
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, impone che il provvedimento contenga la concisa motivazione anche sul periculum in mora, salvo le eccezioni previste dalla giurisprudenza (beni la cui detenzione/uso costituisca reato).
Corte di cassazione, Sezioni unite, 11 ottobre 2021, n. 36959
Principio nomofilattico secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca deve indicare anche la motivazione sul pericolo nel ritardo; la motivazione non può limitarsi automaticamente alla sola confiscabilità del bene, eccettuate le ipotesi tassative.
Corte di cassazione, Sezione III, 4 marzo 2024, n. 9206
Richiama che la semplice volatilità o fungibilità del denaro non basta automaticamente a motivare il periculum in mora; occorre che il giudice indichi le ragioni concrete per l'anticipazione dell'effetto ablatorio.
Corte di cassazione, 7 marzo 2024, n. 9709 e Corte di cassazione, Sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3034
Orientamento più recente che ammette al terzo (anche se non indagato) la possibilità di contestare, anche in sede di merito e di legittimità, la sussistenza del fumus e del periculum in mora relativamente al bene sequestrato.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione anche sul pericolo nel ritardo; il giudice deve indicare, pur concisamente, le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto al processo.
- La mera natura fungibile o volatile del denaro non è di per sé sufficiente a motivare il periculum in mora; tuttavia elementi oggettivi di rischio (es. perdita di bilancio, situazione di difficoltà economica o rischio di dissipazione dei beni) possono reggere la prognosi di pericolo.
- Un terzo titolare o utilizzatore del bene sequestrato può, secondo l'orientamento più recente, contestare anche la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, non solo la propria titolarità o l'assenza di contributo al reato.
- La presenza di disponibilità finanziarie sul conto corrente non è automaticamente sintomo di solvibilità utile a escludere il periculum se tale provvista è ritenuta in parte profitto illecito: la natura presumibilmente illecita delle somme può giustificare la prognosi di rischio.
- In casi analoghi, per difendersi efficacemente contro un sequestro finalizzato alla confisca è opportuno fornire elementi specifici e documentali che smentiscano la prognosi di dissipazione o incapacità di esecuzione della confisca (es. garanzie reali, provate fonti lecite delle somme, piani di conservazione del patrimonio).
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