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Ordinanza

Ordinanza n. 2990/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 1 giugno 2026, n. 65, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione del permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione con premialità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato in primo grado il diniego comunale di permesso di costruire relativo a un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con premialità e ha chiesto la sospensione cautelare dell'atto. Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha respinto la domanda cautelare. L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a., contestando la reiezione della misura cautelare, ma il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi dedotti né le censure rivolte al diniego edilizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo condivisibile la decisione del TAR per l'assorbente difetto del periculum in mora. L'intervento edilizio non era ancora iniziato e, pertanto, l'attesa della decisione di merito non esponeva l'impresa a un pregiudizio grave e irreparabile. Gli eventuali danni economici sono stati ritenuti riparabili per equivalente. Il pieno esame delle questioni dedotte è stato riservato alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando l'intervento oggetto del diniego amministrativo non è ancora iniziato e il pregiudizio prospettato consiste in danni economici suscettibili di riparazione per equivalente, poiché manca un danno grave e irreparabile.
  • Nel giudizio cautelare il giudice può respingere l'istanza per l'assorbente difetto del periculum in mora, riservando alla fase di merito il pieno scrutinio delle questioni di legittimità dedotte contro il provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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