Sentenza del 28/03/2018 n. 7648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva annullato gli avvisi TARSU relativi agli anni 2006-2010. Con il primo motivo ha sostenuto che l'esenzione prevista per i locali oggettivamente non idonei a produrre rifiuti richiedesse non solo l'effettiva inutilizzabilità o inidoneità dei locali, ma anche una specifica dichiarazione del contribuente nella denuncia originaria o di variazione. Con il secondo motivo ha contestato l'esclusione automatica della capacità dell'immobile, adibito a magazzino, di produrre rifiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che le esclusioni dalla TARSU non operino automaticamente per il solo fatto che il contribuente affermi o dimostri l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti. Il contribuente deve dichiarare tale circostanza nella denuncia originaria o di variazione e deve provarla mediante elementi obiettivi o idonea documentazione. Poiché la sentenza regionale si era limitata ad affermare genericamente che i locali non potevano produrre rifiuti, senza indicare le caratteristiche concrete poste a fondamento della decisione, la motivazione è stata ritenuta apparente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese, affinché verifichi sia l'avvenuta presentazione della denuncia contenente la richiesta di esclusione, sia l'effettiva idoneità o inidoneità dei locali a produrre rifiuti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1
L'imposta è dovuta per il solo fatto della disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, salvo le eccezioni previste dalla legge.
La TARSU costituisce la regola generale per i locali e le aree detenuti o occupati; la mera disponibilità dell'immobile fa presumere l'assoggettamento al tributo quando l'area sia astrattamente produttiva di rifiuti.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
L'esclusione dalla TARSU richiede sia un presupposto sostanziale, ossia l'effettiva inidoneità dei locali a produrre rifiuti, sia un adempimento formale, consistente nella dichiarazione tempestiva della circostanza e nella sua prova mediante elementi obiettivi o documentazione idonea.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66
Le riduzioni tariffarie non operano automaticamente per la sola esistenza della situazione di fatto, ma devono essere dedotte e provate dal contribuente secondo le condizioni previste dalla legge.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
La disciplina della denuncia TARSU assume rilievo nel procedimento di individuazione delle superfici tassabili e delle eventuali superfici escluse; il contribuente deve indicare le circostanze rilevanti per ottenere l'esenzione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per Cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il Comune ha utilizzato tale motivo per contestare l'interpretazione degli articoli 62 e 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
Massime di principio
- In materia di TARSU, l'assoggettamento al tributo è la regola per i locali detenuti o occupati, mentre l'esenzione per inidoneità a produrre rifiuti costituisce un'eccezione che deve essere specificamente allegata e provata dal contribuente.
- Non è sufficiente dimostrare in giudizio, in modo generico, che un locale è un magazzino o che non produce rifiuti: occorre indicare le concrete caratteristiche strutturali, funzionali e di utilizzo che rendono il locale effettivamente incapace di produrne.
- La richiesta di esclusione deve essere riportata nella denuncia originaria o di variazione; la mancata dichiarazione può impedire il riconoscimento dell'esenzione, anche se il locale presenta astrattamente caratteristiche di inutilizzabilità o non produttività.
- La prova dell'inidoneità deve basarsi su elementi obiettivi direttamente verificabili o su documentazione idonea, come planimetrie, certificazioni, documentazione sull'uso effettivo, caratteristiche strutturali e divieti o limitazioni di utilizzazione.
- Il giudice tributario deve motivare in modo concreto e analitico: una formula generica sull'assenza di produzione di rifiuti non è sufficiente e può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
- Il rinvio non determina automaticamente la debenza della TARSU: il giudice di merito dovrà verificare sia il rispetto dell'adempimento formale della denuncia sia l'effettiva inidoneità dei locali alla produzione di rifiuti.
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