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Ordinanza

Ordinanza n. 523/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sezione Seconda, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara CIG 9605025D5D

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Calabria e ha proposto domanda cautelare incidentale ai sensi dell’art. 98 c.p.a., chiedendo la sospensione dell’esecutività della sentenza. Dal testo dell’ordinanza risultano inoltre la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e la proposizione di un ricorso incidentale da parte dell’altra impresa concorrente. Le specifiche censure di merito non sono riportate; il Consiglio di Stato richiama tuttavia la consistenza delle censure formulate e lo stato della fornitura, il cui contratto era stato stipulato ed era in esecuzione dal luglio 2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare ex art. 98 c.p.a. e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione cautelare è stata motivata dalla consistenza delle censure prospettate e dallo stato di esecuzione della fornitura, con contratto già stipulato e in esecuzione dal luglio 2025. È stata fissata l’udienza pubblica per la discussione dell’appello al 2 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per accogliere la domanda cautelare incidentale proposta in appello e sospendere l’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere concessa quando la consistenza delle censure dedotte e lo stato di esecuzione del rapporto controverso rendano opportuno paralizzare provvisoriamente gli effetti della decisione di primo grado, in attesa della definizione del merito.
  • Nella valutazione cautelare ex art. 98 c.p.a. assume rilievo anche la circostanza che il contratto oggetto della controversia sia già stato stipulato e sia in corso di esecuzione, poiché tale situazione può incidere sull’opportunità di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAppelloTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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