Cassazione Penale, Sentenza n. 24495/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati connessi all'apertura di un conto bancario finalizzato all'incasso di un vaglia postale contraffatto. Ha proposto quattro motivi: 1) carenza di legittimazione del denunciante per mancati poteri di rappresentanza del responsabile di filiale; 2) insufficienza e artificialità della ricostruzione probatoria, assenza di identificazione dei soggetti che si sono presentati in filiale e incertezza sulla disponibilità del cellulare; 3) applicazione della causa di non punibilità per desistenza volontaria di cui all'art. 56 cod. pen.; 4) eccessiva severità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del responsabile di filiale come persona offesa legittimata a proporre querela per truffa, richiamando giurisprudenza consolidata secondo cui chi assume la responsabilità dell'attività di vendita o delle operazioni bancarie può avere la titolarità dell'interesse protetto. Sull'aspetto probatorio ha confermato la valutazione dei giudici di merito: identificazione in effigie della imputata da parte di una dipendente, plurime emergenze istruttorie convergenti, accertamento dell'uso della patente contraffatta e della falsità del vaglia. Ha escluso la non punibilità per desistenza, perché l'allontanamento avvenne in presenza di un controllo esterno e non per una scelta volontaria autonoma. Ha ritenuto infondata anche l'eccezione sull'entità della pena, richiamando le modalità della condotta, l'ammontare tentato e i precedenti. Ha pertanto respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la causa di non punibilità per desistenza volontaria; la Corte ha interpretato che la desistenza deve essere autonoma e non determinata da circostanze esterne che rendono impraticabile il proseguimento dell'azione criminosa.
Norma che incrimina la truffa; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di artificio e raggiro e il pregiudizio dell'interesse della banca.
Riferimento alle falsità (reati concernenti documenti); la sentenza ha valorizzato la contraffazione della patente e la falsità del vaglia come elementi costitutivi del reato contestato.
Norme attinenti ai reati di falsificazione di documenti e strumenti; richiamate nella prospettazione difensiva, ma i giudici hanno ritenuto provata la contraffazione e la sua utilizzazione nel contesto fraudolento.
Richiamato nella prospettazione del ricorso in relazione a concause e circostanze; la Corte di merito ha valutato le circostanze attenuanti/agggravanti in modo congruo rispetto alla condotta e ai precedenti.
Massime di principio
- Il soggetto legittimato a proporre querela per truffa può essere anche chi, pur privo di formale rappresentanza, assume in concreto la responsabilità dell'attività (es. responsabile di filiale o addetto che effettua la transazione): va valutata la titolarità di fatto dell'interesse protetto.
- La rilevanza probatoria di riconoscimenti in effigie e di elementi convergenti emersi nel merito non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione dei giudici di merito è congrua e priva di vizi logici.
- La desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56 cod. pen. è applicabile solo se l'interruzione dell'azione criminosa è frutto di una libera scelta interna all'agente e non è determinata da circostanze esterne che rendono impraticabile il proseguimento del reato.
- Le censure sull'entità della pena in cassazione devono essere specificamente motivate e dimostrate rispetto ai criteri di quantificazione applicati dai giudici di merito; altrimenti vengono ritenute inammissibili o infondate.
- In casi di contestazione probatoria che implicano ricostruzioni fattuali complesse, la Corte di legittimità non procede a una nuova valutazione delle prove ma verifica la logicità, completezza e coerenza della motivazione dei giudici di merito.
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