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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14473/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla riliquidazione della pensione di un ex iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado che, nel ricalcolare la quota B del trattamento pensionistico, aveva escluso l'applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha impugnato la sentenza con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente ritenuto tacitamente abrogato il massimale pensionabile, mentre tale disciplina sarebbe rimasta compatibile e quindi applicabile anche alla quota B della pensione. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, non si computano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte ha escluso che tale limite sia stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, il calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile deve avvenire entro il limite massimo fissato dalla normativa previgente, poi modificata, senza considerare l'eventuale eccedenza.
  • La normativa successiva che regola la quota B non abroga automaticamente il precedente massimale pensionabile, se tra le due discipline è possibile una lettura di compatibilità sistematica.
  • In tema di interpretazione delle fonti previdenziali, l'abrogazione tacita per incompatibilità non può essere affermata quando il dato normativo consente la coesistenza delle discipline e l'orientamento di legittimità abbia già chiarito la perdurante applicabilità del limite.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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