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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44987/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gentile Rinaldo chiedeva l'indennità per ingiusta detenzione sostenendo di aver scontato una pena superiore a quella effettivamente dovuta a causa della mancata esecuzione del provvedimento di rideterminazione della pena conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. In sintesi: a seguito di pronunce intervenute in momenti diversi (procedimento "Garden" con condanna definitiva del 1999 e sentenza di appello del 2017 divenuta definitiva nel 2018) la Corte di appello nel 2021 riconobbe la continuazione e rideterminò la pena complessiva. Tuttavia, la Procura generale in sede di esecuzione non applicò l'art. 657, comma 4, c.p.p. e non rideterminò la pena, così che Gentile avrebbe espunto un periodo detentivo maggiore. La difesa sosteneva l'inesistenza di dolo o colpa grave del ricorrente e deduceva che la vicenda attiene all'esecuzione della pena e rientrerebbe nell'ambito dei casi di riparazione per ingiusta detenzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha natura discrezionale e che l'eventuale maggiore periodo di detenzione derivante da una valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione (in particolare la non applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.) non costituisce un "errore dell'autorità procedente" idoneo a giustificare l'indennizzo ai sensi delle norme sull'ingiusta detenzione. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui l'indennizzo è possibile per vicende successive alla condanna solo se sussiste un errore della autorità procedente e non vi è dolo o grave colpa del detenuto; nel caso concreto non è stato ravvisato un errore giuridico o di legge ma un legittimo esercizio di discrezionalità. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso dalla difesa, con riferimento a presunte violazioni di legge nella determinazione dell'applicazione della continuazione; dal testo non emerge una applicazione diretta dell'articolo ma viene indicato come norma evocata nella censura sulla motivazione.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento al rimedio per la "riparazione" dell'ingiusta detenzione. La difesa sosteneva che la norma possa trovare applicazione anche per ingiusta detenzione derivante da vicende di esecuzione; la Corte ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, l'indennizzo può estendersi a vicende successive alla condanna solo se vi è un errore dell'autorità procedente e non un legittimo esercizio di discrezionalità, e sempre che non sussista dolo o grave colpa del detenuto.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla rideterminazione della pena in caso di continuazione: la Procura generale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'applicazione del comma 4 e quindi non ha eseguito la rideterminazione. La Corte ha ritenuto che la mancata applicazione dell'articolo da parte del giudice dell'esecuzione, essendo frutto di valutazione discrezionale, non costituisce di per sé errore di diritto che dia luogo all'indennizzo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato quale strumento processuale utilizzato dalla difesa per chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dopo il passaggio in giudicato; il riferimento serve a ricostruire l'iter procedurale ma non è stato decisivo per riconoscere l'indennizzo.

Massime di principio

  • L'indennizzo per ingiusta detenzione può in astratto riguardare anche detenzioni conseguenti a vicende di esecuzione della pena, ma solo se è accertabile un "errore dell'autorità procedente" e non il legittimo esercizio di un potere discrezionale.
  • La semplice divergenza interpretativa o la valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione (es. decisione di non applicare il comma 4 dell'art. 657 c.p.p.) non configura automaticamente un errore idoneo a giustificare la riparazione economica.
  • Per ottenere l'indennizzo il ricorrente deve dimostrare una violazione di legge o un vizio giuridico nell'operato dell'autorità (ad es. applicazione erronea della norma), e non solo il fatto di aver scontato una pena più lunga in termini di durata.
  • Non è riconoscibile l'indennizzo se il detenuto ha concorso con dolo o colpa grave alla situazione che ha determinato l'eccesso di detenzione; l'assenza di responsabilità personale è quindi requisito rilevante.
  • In situazioni analoghe è opportuno, prima di chiedere l'indennizzo, esperire prontamente i rimedi in sede esecutiva (incidenti di esecuzione, istanze ai sensi dell'art. 671 c.p.p.) e documentare specificamente dove e come si sarebbe verificata la violazione di legge o l'errore del giudice, distinguendo chiaramente tra errore giuridico e discrezionalità applicativa.

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