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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36015/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e aspecifici e non si correlavano alla motivazione della decisione di appello, che era stata ritenuta esaustiva e corretta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per due episodi di furto in abitazione, uno tentato e uno consumato, ritenuti in continuazione. Con un unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha denunciato violazione di legge e erronea applicazione delle norme sulla valutazione delle prove. La censura è stata ritenuta del tutto generica e aspecifica, perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La violazione di legge è stata dedotta come parametro formale del ricorso, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a confrontarsi con la motivazione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione è stato invocato, ma non è stato specificamente argomentato in relazione alla sentenza di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per confermare la legittimità della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità e aspecificità quando non indica il necessario collegamento tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
  • Non è sufficiente dedurre in modo astratto violazione di legge o vizio di motivazione: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza censurata.
  • La mancata considerazione delle argomentazioni decisive contenute nella sentenza impugnata integra un vizio di aspecificità dei motivi.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieFurto semplice, aggravato e in abitazione
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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