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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26080/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'omologazione di un concordato preventivo. L'istituto di credito aveva proposto opposizione nel merito alla domanda di omologazione, deducendo, tra l'altro, un atto in frode rilevante ex art. 173 l.fall., l'erronea qualificazione di un proprio credito come chirografario anziché privilegiato e l'inadeguatezza della percentuale offerta ai creditori. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile il reclamo per tardività, ritenendo applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 739 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del decreto da parte del commissario giudiziale. In cassazione la banca ha censurato tale statuizione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 17, 18 e 183 l.fall. e dell'art. 739 c.p.c., sostenendo che il reclamo contro il decreto di omologazione del concordato preventivo soggiace al termine di 30 giorni dell'art. 18 l.fall.; con il secondo ha dedotto omessa motivazione sul merito, chiedendo, in caso di accoglimento del primo motivo, la cassazione con rinvio. La società resistente ha eccepito l'inammissibilità del reclamo originario per tardività e ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che il termine decorresse già dalla comunicazione via PEC eseguita dai commissari giudiziali all'indirizzo di domiciliazione del difensore della banca, sicché il reclamo sarebbe comunque tardivo anche applicando il termine di 30 giorni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che il reclamo avverso il decreto che provvede sull'omologazione del concordato preventivo va proposto nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 l.fall., non nel termine di 10 giorni di cui all'art. 739 c.p.c. Ha precisato inoltre che, per la parte che ha partecipato al procedimento, il termine decorre dalla notificazione/comunicazione a cura della cancelleria e non dall'iscrizione nel registro delle imprese, riservata ai terzi. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché la società non aveva indicato contenuto e collocazione della PEC asseritamente decisiva. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 173 l.fall.

    richiamato dalla banca come norma che disciplina l'atto in frode rilevante nel concordato preventivo; la Corte non si pronuncia nel merito della relativa censura per effetto dell'accoglimento sul termine di impugnazione

  • art. 183 l.fall.

    è la norma che regola il reclamo avverso il decreto di omologazione o diniego di omologazione del concordato preventivo; la Corte afferma che il rinvio ad esso comporta l'applicazione del termine di impugnazione dell'art. 18 l.fall.

  • art. 180 l.fall.

    richiamato quale passaggio del procedimento di omologazione cui si collega il regime del reclamo; la Corte lo utilizza per confermare l'unitarietà del termine di impugnazione

  • art. 18 l.fall.

    ritenuto applicabile al reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo; il termine è di 30 giorni e, per la parte costituita nel procedimento, decorre dalla notificazione/comunicazione a cura della cancelleria

  • art. 739 c.p.c.

    la Corte esclude che il reclamo contro il decreto di omologazione del concordato preventivo debba seguire il termine di 10 giorni previsto per il reclamo camerale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata a fondamento del motivo di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio di omessa motivazione, motivo poi assorbito

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la Corte la richiama per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, mancando la specifica indicazione del contenuto e della collocazione del documento in atti

  • art. 30201/2019

    citata come precedente di legittimità sul dies a quo e sulla ricorribilità per cassazione nel termine di 30 giorni dalla notificazione a cura della cancelleria

  • Cass. n. 4304/2012

    richiamata a sostegno del principio secondo cui il reclamo avverso il decreto di omologazione/diniego del concordato va proposto nel termine di 30 giorni

  • Cass. n. 8575/2015

    citata dalla ricorrente a sostegno della medesima tesi sul termine di impugnazione

  • Cass. n. 21606/2013

    richiamata per confermare il termine di 30 giorni per il reclamo avverso il decreto di omologazione o diniego

  • Cass. n. 3463/2017

    richiamata per il medesimo principio sul termine di impugnazione

  • Cass. n. 20892/2019

    richiamata per il medesimo principio sul termine di impugnazione

Massime di principio

  • Nel procedimento di concordato preventivo, il reclamo alla corte d'appello avverso il decreto del tribunale che omologa o nega l'omologazione va proposto nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 l.fall., poiché il medesimo rimedio deve essere coerentemente coordinato con l'eventuale impugnazione della contestuale sentenza dichiarativa di fallimento.
  • Non è corretto applicare al reclamo contro il decreto di omologazione del concordato il termine ordinario di 10 giorni previsto per il reclamo camerale ex art. 739 c.p.c., perché la disciplina speciale della legge fallimentare prevale sul modello camerale generale.
  • Per le parti che hanno partecipato al procedimento, il termine di impugnazione decorre dalla notificazione/comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria; l'iscrizione nel registro delle imprese rileva per i terzi, non per il soggetto già costituito.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su documenti o comunicazioni asseritamente decisivi richiede specifica indicazione del contenuto e della collocazione processuale del documento, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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