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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14588/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per coltivazione di 780 piantine di marijuana (art. 73 DPR 309/90, comma 5). Biafore contestava la ricostruzione dei fatti, l'accessibilita' del luogo, l'approssimativa geolocalizzazione e la carenza probatoria in generale. Illuminato denunciava, tra l'altro, l'inutilizzabilita' degli atti basati sulla visione di una foto sul cellulare in uso a Biafore (richiamando la Direttiva UE 680/2016 e la giurisprudenza CJEU in tema di accesso ai dati dei dispositivi), vizi di motivazione nel valutare i testimoni (contraddizioni tra le deposizioni), l'erronea applicazione degli artt. 73 T.U. stupefacenti e 25 Cost., la mancata considerazione dell'eventuale scarsa efficacia drogante delle piante e doglianze su sussistenza dell'elemento soggettivo e sull'entita' della pena (art. 133 cod. pen. e art. 62-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione, con sentenza del 05/03/2026 (relatore Cons. Mariarosaria Bruno), ha dichiarato inammissibile il ricorso di Biafore Cristian e lo ha condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Quanto a Illuminato Danilo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro: il motivo decisivo e' la carenza motivazionale della Corte territoriale nel valutare e ricomporre la discrasia fra le deposizioni dei due agenti (Marino e Mazzucca) in ordine al riconoscimento dell'imputato. Inoltre la Cassazione ha rigettato la censura relativa all'inutilizzabilita' della visione di una fotografia sul cellulare del coimputato, ritenendo che la consultazione di una foto sul display da parte degli operanti rientri nelle attivita' urgenti della polizia giudiziaria e non sia assimilabile all'estrazione/acquisizione dei dati dalla memoria del dispositivo che richiederebbe specifici provvedimenti; ha altresi' rilevato che molte delle questioni sollevate non erano state devolute al giudice d'appello e pertanto non potevano essere sindacate in Cassazione. Restano assorbiti gli altri motivi proposti da Illuminato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 73, comma 4 e comma 5

    art. 73, comma quinto; originaria imputazione art. 73, comma 4

    Norma sanzionatoria applicata per la coltivazione di sostanze stupefacenti. La Corte conferma che il consistente numero di piantine giustifica la gravita' del fatto e lo scostamento dal minimo edittale

  • Codice di procedura penale, art. 55

    Richiamato insieme all'art. 348 per qualificare talune attivita' della polizia giudiziaria come atti urgenti e 'innominati' che non richiedono preventiva autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria

  • Codice di procedura penale, art. 348

    Usato dalla Corte per qualificare l'esame dell'apparecchio cellulare in uso all'indagato come atto di polizia giudiziaria urgente non soggetto a preventiva autorizzazione

  • Codice di procedura penale, art. 357

    Riferito per spiegare che la documentazione prevista dall'art. 357 non riguarda le attivita' di cui all'art. 348; pertanto l'esame urgente non richiede quella documentazione

  • Direttiva UE 2016/680

    Direttiva 680/2016, Parlamento e Consiglio 27 aprile 2016

    La difesa richiamava la Direttiva e la giurisprudenza CJEU sul regime di accesso ai dati personali; la Corte tuttavia ha distinto tra l'acquisizione/estrazione di dati memorizzati (soggetta a garanzie/autorita') e la semplice visione di una foto esposta sul display nel corso di attivita' urgenti di polizia giudiziaria

  • Codice di procedura penale, artt. 606 e 609

    art. 606 comma 3; art. 609 comma 2

    Richiamati per il principio che in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni

  • Codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    Richiesta dalla difesa come parametro del dovere motivazionale: la Corte ha ritenuto i motivi di omissione come non devoluti correttamente o insufficienti

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato in relazione al distacco dal minimo edittale: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato lo scostamento a causa della elevata consistenza della piantagione

  • Codice penale, art. 62-bis

    In tema di circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale puo' negare la diminuente per assenza di elementi positivi idonei a giustificarla; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza (Sez. 6 n. 1269/2025; Sez. 6 n. 20247/2018 e altre)

    Sez. 6 n. 1269 del 20/11/2024 (dep. 2025); Sez. 6 n. 20247 del 27/03/2018

    La Corte ha confrontato differenti precedenti: uno (Sez.6 n.1269) ha dichiarato l'inutilizzabilita' di 'screenshots' di chat whatsapp acquisite senza garanzie; un altro (Sez.6 n.20247) ha qualificato l'esame dell'apparecchio in uso come atto urgente della polizia giudiziaria, distinzione sfruttata per ritenere utilizzabile la visione della foto sul display

  • Costituzione, art. 25

    Richiamato dalla difesa in relazione alla legalita' della pena; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione costituzionale nella quantificazione della pena, essendo motivato lo scostamento

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione alla colpa in ordine alla inammissibilita' del ricorso e alla condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La semplice presenza in un luogo dove e' rinvenuta una piantagione, accompagnata da comportamenti anomali (es. tentativo di fuga) e dall'osservazione diretta degli operanti, puo' costituire elemento sufficiente per la responsabilita' per coltivazione, salvo prova contraria chiara.
  • La visione immediata di immagini o elementi esposti sul display di un cellulare in uso a un soggetto, durante un intervento di polizia giudiziaria, e' spesso qualificata come atto urgente della PG e puo' essere ritenuta utilizzabile, mentre l'estrazione o acquisizione dei dati memorizzati richiede garanzie e procedure specifiche che possono comportare inutilizzabilita' se violate.
  • Per impugnare efficacemente un riconoscimento o una identificazione basata su elementi raccolti dalla polizia, e' necessario devolvere e motivare tali censure in sede d'appello; questioni non sollevate in appello non sono normalmente sindacabili in Cassazione.
  • Contraddizioni tra deposizioni dei testimoni che incidono sul punto decisivo (es. riconoscimento dell'imputato) devono essere espressamente valutate e ricomposte dal giudice di merito: l'omessa valutazione puo' determinare annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche puo' essere legittimo quando manchino elementi di segno positivo: il giudice di merito puo' limitarsi a indicare l'elemento ritenuto prevalente ostativo al beneficio.
  • Le doglianze relative a vizi procedurali (nullita') che non sono state tempestivamente sollevate possono essere inefficaci e considerate come sanate per tardivita'; l'eccezione va proposta nei termini e davanti al primo giudice utile.
  • In tema di ricorso per cassazione, i motivi generici, non specifici e che non confutano puntualmente la motivazione del giudice di merito sono inammissibili.

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