Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31532/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/04/2025 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva annullato il decreto del G.I.P. del 13/02/2025. Il Procuratore contesta l'annullamento del sequestro preventivo disposto a fini di confisca per complessivi € 718.426,25 (€ 406.306,96 corrispondenti ai rimborsi fiscali indebitamente percepiti e € 312.119,29 ritenuti profitto dell'associazione). Sostiene che i fatti non sono mera dichiarazione infedele (D.Lgs. n.74/2000) ma integrano la truffa aggravata a danno dello Stato ex art. 640, comma 2, n.1 c.p., alla luce di un meccanismo fraudolento organizzato (falsi profili CAF, caricamenti web-based, identità fittizie, uso di IBAN e carte prepagate, accessi abusivi ai sistemi, frazionamento seriale delle pratiche). Contestazione anche sulla corretta individuazione e quantificazione del profitto confiscabile dell'associazione e sulla legittimità di parametrarlo al profitto unitario del sodalizio (criterio 40%/60%).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia affrontato e confutato le specifiche argomentazioni del Tribunale del riesame, in particolare la motivazione relativa all'estraneità di Marino al sodalizio e la ricostruzione che le sue condotte si siano esaurite nell'inoltro di dichiarazioni infedeli (art. 4 D.Lgs. 74/2000), senza artifici o raggiri idonei a integrare la truffa aggravata. Il Tribunale ha inoltre escluso la partecipazione di Marino all'associazione per delinquere e ha applicato il principio secondo cui, nei reati plurisoggettivi, la confisca deve essere limitata a quanto effettivamente conseguito dal singolo concorrente, con obbligo di accertamento individuale della quota, come chiarito dalle Sezioni Unite n.13783/2023. Per questi motivi il ricorso del Procuratore è inammissibile e non è stato disposto il ripristino del vincolo reale sulle somme impugnate.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen., comma 2, n.1

    Il pubblico ministero invocava la configurabilità della truffa aggravata a danno dello Stato per l'intero schema fraudolento. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che per Marino non risultassero gli artifici e raggiri necessari per la truffa, limitando la fattispecie alla dichiarazione infedele per i suoi atti specifici

  • D.Lgs. n.74/2000, artt. 3 e 4

    I giudici del riesame hanno ricondotto le condotte di Marino alla dichiarazione infedele (art.4) e hanno escluso la sussistenza della frode fiscale di cui all'art.2/3 ove non superata la soglia di punibilità; il Tribunale ha utilizzato tali norme per escludere il maggior rilievo penale prospettato dal PM

  • art. 240 cod. pen. (confisca per equivalente)

    Il G.I.P. aveva parametrato la confisca al profitto unitario dell'associazione (criterio 40%/60%). Il Tribunale del riesame ha ritenuto invece che per i reati plurisoggettivi la confisca debba essere collegata a quanto effettivamente conseguito dal singolo, con accertamento individuale della quota

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La ricostruzione del Tribunale ha escluso l'inserimento stabile e consapevole di Marino nel sodalizio, ritenendo insufficienti i soli rapporti episodici e messaggi emersi dalle indagini per configurare partecipazione all'associazione

  • Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (dep. 2025, Massini, Rv. 287756-01)

    in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali

    La Corte del riesame ha richiamato questo principio per escludere l'automatica applicazione del criterio solidaristico e per richiedere un'accertamento individualizzato della quota di profitto attribuibile a Marino

  • Cass. n. 31429/2021; n. 14654/2024; n. 26725/2015; n. 6507/2015; n. 8785/2020 (giurisprudenza richiamata)

    Il pubblico ministero ha citato orientamenti che ammettono la confisca parametrata al profitto unitario dell'associazione; il Tribunale ha ritenuto tali precedenti non applicabili alla posizione specifica dell'indagato senza prova della partecipazione stabile e della concreta quota percepita

Massime di principio

  • Il ricorso in cassazione è inammissibile se non affronta e confuta specificamente le argomentazioni motivate del giudice di merito; il PM deve confrontarsi con le ragioni giustificative dell'ordinanza impugnata, specialmente su punti decisivi (es. esclusione della partecipazione all'associazione).
  • Per qualificare come truffa aggravata (art.640, comma 2, n.1) comportamenti relativi a rimborsi fiscali occorrono elementi di artificio e raggiro diretti a indurre in errore l'Amministrazione; la mera indicazione di dati non veritieri nella dichiarazione può rientrare nella dichiarazione infedele (D.Lgs.74/2000) se non accompagnata da ulteriori condotte fraudolente.
  • Nel reato associativo la confisca per equivalente non può automaticamente essere parametrata al profitto unitario dell'associazione per ogni partecipante: è necessario accertare la quota effettivamente conseguita dal singolo, salvo che tale individuazione sia impossibile, nel qual caso può essere adottata una ripartizione presuntiva e motivata.
  • La prova della partecipazione stabile e consapevole all'associazione per delinquere richiede elementi concreti e non può fondarsi unicamente su rapporti episodici o su scambi di messaggi disancorati da una connessione organica al sodalizio.
  • Il frazionamento 'sotto soglia' delle pratiche può essere valutato come indice di un disegno criminoso più ampio, ma per farne derivare responsabilità aggravate o la confisca su base associativa è necessario dimostrare il ruolo e il contributo del singolo al disegno unitario.
  • In sede di sequestro finalizzato alla confisca il giudice deve modulare l'obbligo motivazionale in base al materiale probatorio acquisito: misure patrimoniali ampie richiedono una solida correlazione tra somme sequestrate e profitto effettivamente attribuibile al singolo o all'associazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.