Cassazione Penale, Sentenza n. 31532/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/04/2025 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva annullato il decreto del G.I.P. del 13/02/2025. Il Procuratore contesta l'annullamento del sequestro preventivo disposto a fini di confisca per complessivi € 718.426,25 (€ 406.306,96 corrispondenti ai rimborsi fiscali indebitamente percepiti e € 312.119,29 ritenuti profitto dell'associazione). Sostiene che i fatti non sono mera dichiarazione infedele (D.Lgs. n.74/2000) ma integrano la truffa aggravata a danno dello Stato ex art. 640, comma 2, n.1 c.p., alla luce di un meccanismo fraudolento organizzato (falsi profili CAF, caricamenti web-based, identità fittizie, uso di IBAN e carte prepagate, accessi abusivi ai sistemi, frazionamento seriale delle pratiche). Contestazione anche sulla corretta individuazione e quantificazione del profitto confiscabile dell'associazione e sulla legittimità di parametrarlo al profitto unitario del sodalizio (criterio 40%/60%).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia affrontato e confutato le specifiche argomentazioni del Tribunale del riesame, in particolare la motivazione relativa all'estraneità di Marino al sodalizio e la ricostruzione che le sue condotte si siano esaurite nell'inoltro di dichiarazioni infedeli (art. 4 D.Lgs. 74/2000), senza artifici o raggiri idonei a integrare la truffa aggravata. Il Tribunale ha inoltre escluso la partecipazione di Marino all'associazione per delinquere e ha applicato il principio secondo cui, nei reati plurisoggettivi, la confisca deve essere limitata a quanto effettivamente conseguito dal singolo concorrente, con obbligo di accertamento individuale della quota, come chiarito dalle Sezioni Unite n.13783/2023. Per questi motivi il ricorso del Procuratore è inammissibile e non è stato disposto il ripristino del vincolo reale sulle somme impugnate.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen., comma 2, n.1
Il pubblico ministero invocava la configurabilità della truffa aggravata a danno dello Stato per l'intero schema fraudolento. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che per Marino non risultassero gli artifici e raggiri necessari per la truffa, limitando la fattispecie alla dichiarazione infedele per i suoi atti specifici
I giudici del riesame hanno ricondotto le condotte di Marino alla dichiarazione infedele (art.4) e hanno escluso la sussistenza della frode fiscale di cui all'art.2/3 ove non superata la soglia di punibilità; il Tribunale ha utilizzato tali norme per escludere il maggior rilievo penale prospettato dal PM
art. 240 cod. pen. (confisca per equivalente)
Il G.I.P. aveva parametrato la confisca al profitto unitario dell'associazione (criterio 40%/60%). Il Tribunale del riesame ha ritenuto invece che per i reati plurisoggettivi la confisca debba essere collegata a quanto effettivamente conseguito dal singolo, con accertamento individuale della quota
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La ricostruzione del Tribunale ha escluso l'inserimento stabile e consapevole di Marino nel sodalizio, ritenendo insufficienti i soli rapporti episodici e messaggi emersi dalle indagini per configurare partecipazione all'associazione
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (dep. 2025, Massini, Rv. 287756-01)
in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali
La Corte del riesame ha richiamato questo principio per escludere l'automatica applicazione del criterio solidaristico e per richiedere un'accertamento individualizzato della quota di profitto attribuibile a Marino
Cass. n. 31429/2021; n. 14654/2024; n. 26725/2015; n. 6507/2015; n. 8785/2020 (giurisprudenza richiamata)
Il pubblico ministero ha citato orientamenti che ammettono la confisca parametrata al profitto unitario dell'associazione; il Tribunale ha ritenuto tali precedenti non applicabili alla posizione specifica dell'indagato senza prova della partecipazione stabile e della concreta quota percepita
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione è inammissibile se non affronta e confuta specificamente le argomentazioni motivate del giudice di merito; il PM deve confrontarsi con le ragioni giustificative dell'ordinanza impugnata, specialmente su punti decisivi (es. esclusione della partecipazione all'associazione).
- Per qualificare come truffa aggravata (art.640, comma 2, n.1) comportamenti relativi a rimborsi fiscali occorrono elementi di artificio e raggiro diretti a indurre in errore l'Amministrazione; la mera indicazione di dati non veritieri nella dichiarazione può rientrare nella dichiarazione infedele (D.Lgs.74/2000) se non accompagnata da ulteriori condotte fraudolente.
- Nel reato associativo la confisca per equivalente non può automaticamente essere parametrata al profitto unitario dell'associazione per ogni partecipante: è necessario accertare la quota effettivamente conseguita dal singolo, salvo che tale individuazione sia impossibile, nel qual caso può essere adottata una ripartizione presuntiva e motivata.
- La prova della partecipazione stabile e consapevole all'associazione per delinquere richiede elementi concreti e non può fondarsi unicamente su rapporti episodici o su scambi di messaggi disancorati da una connessione organica al sodalizio.
- Il frazionamento 'sotto soglia' delle pratiche può essere valutato come indice di un disegno criminoso più ampio, ma per farne derivare responsabilità aggravate o la confisca su base associativa è necessario dimostrare il ruolo e il contributo del singolo al disegno unitario.
- In sede di sequestro finalizzato alla confisca il giudice deve modulare l'obbligo motivazionale in base al materiale probatorio acquisito: misure patrimoniali ampie richiedono una solida correlazione tra somme sequestrate e profitto effettivamente attribuibile al singolo o all'associazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31299/2025 del 19/09/2025
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31300/2025 del 19/09/2025
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31302/2025 del 19/09/2025
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31303/2025 del 19/09/2025
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31304/2025 del 19/09/2025
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31305/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →