Cassazione Penale, Sentenza n. 3407/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/03/2023 della Corte d'appello di Napoli (giudice dell'esecuzione) che aveva disposto la notifica all'imputato contumace Di Meo dell'avviso di deposito della sentenza di appello del 2/12/1997 con l'estratto, per consentire la decorrenza del termine per l'impugnazione e la restituzione in termine. Il Procuratore generale deduceva: 1) carenza di interesse e legittimazione dell'incidente di esecuzione perché l'opera abusiva e l'area sarebbero già passate in proprietà al Comune dopo l'effettiva demolizione; 2) vizio di motivazione e inosservanza di norme procedurali perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe verificato adeguatamente l'esistenza/validità della notifica dell'estratto contumaciale, limitandosi a giustificare l'impossibilità di acquisire il fascicolo con il solo richiamo all'inagibilità dell'archivio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto infondata la censura sull'assenza di interesse del Di Meo: l'ordinanza impugnata non si limitava alla sospensione della demolizione ma accoglieva la richiesta di rimessione in termini e la rinnovazione della notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto, con possibile rimozione di effetti pregiudizievoli della sentenza (es. iscrizione nel casellario, esecutività di spese). Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale circa l'impossibilità oggettiva e insuperabile di acquisire il fascicolo per l'intervenuto allagamento dell'archivio e la conseguente scelta di disporre la notificazione diretta all'imputato; non è emersa la necessità di un ulteriore rinvio della trattazione.
Norme richiamate
art. 606 c.6 e art. 606 c.1 lett. e) c.p.p.
Richiamate dal ricorrente come presunte violazioni per carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché il giudice dell'esecuzione aveva motivato la scelta di disporre la notificazione e la rimessione in termini.
Norma sulla restituzione in termini: è stata applicata per consentire la rinnovazione della notificazione e la decorrenza del termine per l'impugnazione a favore dell'imputato contumace.
art. 670 c.p.p. (comma 3 menzionato)
Richiamato in relazione alla rimessione in termini; la Corte ha ritenuto corretta l'operazione del giudice dell'esecuzione nel disporre la notificazione laddove fosse oggettivamente impossibile acquisire la prova della precedente notifica.
Richiamato nei principi sull'interesse ad impugnare: la Corte ha confermato che l'interesse è concreto quando la modifica del provvedimento può eliminare effetti pregiudizievoli per la parte (anche se la demolizione è stata eseguita).
Citato dal ricorrente tra le norme violate; dal testo risulta che la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a irregolarità procedurali connesse all'acquisizione del fascicolo.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015
Richiamata per il principio secondo cui l'interesse ad impugnare è concreto se dalla modifica del provvedimento può derivare l'eliminazione di effetti pregiudizievoli per la parte.
Massime di principio
- La mancata o incerta notifica dell'estratto contumaciale di una sentenza di condanna può legittimare la richiesta di rimessione in termini e la rinnovazione della notificazione anche a distanza di anni, se non è possibile acquisire la prova della precedente notificazione.
- La dichiarata esecuzione materiale (es. demolizione) non esclude automaticamente l'interesse dell'imputato a far valere l'irregolarità della notifica: la revoca/parziale inefficacia della sentenza può rimuovere altri effetti pregiudizievoli (casellario, spese, esecutività).
- Il giudice dell'esecuzione deve compiere ausili concreti per acquisire documenti rilevanti (fascicolo di cognizione, atti UNEP); se sussistono ragioni obiettive e comprovate che rendono impossibile l'acquisizione (es. distruzione o inagibilità dell'archivio), può legittimamente disporre misure alternative, come la notificazione diretta.
- La valutazione sull'eventuale inammissibilità per perdita di interesse o legittimazione richiede esame concreto degli effetti ancora eliminabili; non è sufficiente l'affermazione generica dell'avvenuta esecuzione per negare automaticamente la tutela.
- In sede di cassazione le doglianze di carenza motivazionale richiedono la dimostrazione che la motivazione manchi in punti essenziali: il semplice dissenso rispetto alla valutazione del giudice del merito non è sufficiente.
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