Cassazione Civile, Ordinanza n. 16723/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatrice)
La controversia
Una società appaltatrice aveva chiesto l’ammissione in prededuzione di un credito complessivo derivante da contratti di appalto stipulati con una società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il giudice delegato aveva riconosciuto la prededuzione solo per una parte del credito, ammettendo il residuo in chirografo; il tribunale aveva confermato tale esito, ritenendo prededucibili i crediti sorti per varianti e per interventi riconducibili al piano ambientale, ma non quelli anteriori relativi ad attività tecniche di rifacimento e ammodernamento di un altoforno. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, con i primi tre motivi, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale non aveva considerato una comunicazione con cui i commissari straordinari avevano formalmente dichiarato di subentrare nel contratto di appalto. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 72, comma 1, e 74 l.fall., sostenendo che la prosecuzione del contratto sino alla sua conclusione imponeva di riconoscere natura prededucibile all’intero corrispettivo, senza scindere tra quota anteriore e quota successiva all’apertura della procedura.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché il tribunale non aveva verificato un fatto decisivo: se i commissari straordinari avessero formalmente esercitato il subentro nel contratto di appalto. Tale accertamento era necessario per stabilire il regime del credito e la sua collocazione in prededuzione o al chirografo.
Norme richiamate
Nell’amministrazione straordinaria il commissario può sciogliersi dai contratti pendenti; fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.
art. 1-bis d.l. n. 134/2008 conv. in l. n. 166/2008
La richiesta di esecuzione del contratto o la sua esecuzione non fanno venir meno la facoltà di scioglimento; i diritti dell’altro contraente previsti in caso di subentro sorgono solo con l’espressa dichiarazione di subentro.
Il subentro del commissario nel contratto comporta l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti dalla disciplina richiamata dalla sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare.
I crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione.
Richiamato come norma applicabile al regime dei contratti pendenti nella misura in cui il commissario subentri o non si sciolga dal contratto.
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione periodica o continuata, deve pagare integralmente il prezzo anche delle prestazioni già eseguite; la Corte ne afferma l’applicabilità, in via di sistema, anche al contratto di appalto nell’amministrazione straordinaria una volta avvenuto il subentro.
Richiamato quale indice della possibilità di subentro nel contratto di appalto.
Invocato dalla ricorrente per denunciare l’omesso esame di un documento/prova ritualmente acquisito.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice non aveva esaminato una domanda o un fatto decisivo dedotto in causa.
Massime di principio
- Nell’amministrazione straordinaria i contratti pendenti non si risolvono automaticamente: essi proseguono fino a quando il commissario non eserciti lo scioglimento o, in alternativa, non dichiari espressamente il subentro.
- Ai fini del regime del credito del contraente in bonis, il giudice deve accertare se vi sia stato subentro del commissario straordinario; tale verifica è decisiva perché dal subentro derivano i diritti tipici dei contratti pendenti e la disciplina del pagamento integrale delle prestazioni eseguite.
- La prededuzione dei crediti sorti dopo l’apertura della procedura opera per le prestazioni rese in funzione della continuazione dell’esercizio dell’impresa; se invece vi è subentro nel contratto, il credito va regolato secondo la disciplina dei contratti pendenti e non può essere trattato come un semplice credito anteriore da scindere in quota chirografaria e quota prededucibile senza prima verificare il concreto assetto del rapporto.
- Quando la decisione impugnata omette di esaminare un fatto documentato e decisivo, come la formale dichiarazione di subentro nel contratto, il decreto va cassato con rinvio per nuovo esame.
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