Cassazione Penale, Sentenza n. 37714/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che ha rigettato la richiesta di riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere applicata per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990, capo A) e detenzione/cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990, capo B7). Il ricorrente contestava: 1) insufficiente gravità indiziaria e mancata prova dell'affectio societatis, sostenendo che la sua unica condotta fosse la messa a disposizione di due immobili e che le sue presenze fossero per visitare familiari; 2) l'inesistenza delle esigenze cautelari attuali e l'eccessiva afflittività della custodia in carcere, posto che i fatti risalgono al 2019 e il ricorrente era incensurato, nonché la mancata valutazione di misure meno gravose in relazione a fatti successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza del Tribunale. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sia per il delitto associativo sia per il reato-fine di detenzione di consistenti quantitativi di stupefacenti, valorizzando intercettazioni, videoriprese, servizi di osservazione e l'esistenza di una struttura gerarchica e logistica (appartamento e box) a disposizione del sodalizio. La Corte ha altresì ritenuto congrua la valutazione del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia in carcere, avendo il Tribunale considerato la presunzione di pericolosità connessa al reato associativo, la gravità dei fatti e il successivo arresto del ricorrente per reato specifico che attestava il perdurante inserimento nel traffico di stupefacenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di sostanze stupefacenti)
art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), art. 73 (fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti), art. 80 (circostanze aggravanti)
L'art. 74 rileva quale reato associativo che comporta, in sede cautelare, una presunzione relativa di pericolosità e giustifica la maggiore gravità e la tendenza a ritenere la custodia in carcere adeguata; l'art. 73 è il reato-fine accertato mediante il rinvenimento e la detenzione di ingenti quantitativi di droga; l'art. 80 è richiamato a titolo di aggravazione per successivi fatti.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
articolo citato nel testo della sentenza
Norma procedurale che ha consentito di trattare il ricorso senza l'intervento delle parti (regime transitorio per udienze in composizione collegiale durante emergenza sanitaria); richiamata per motivare la trattazione del ricorso in assenza delle parti.
Massime di principio
- La mera messa a disposizione di immobili può integrare un contributo all'associazione a delinquere se sussistono elementi che dimostrino la consapevolezza dell'uso degli immobili per il traffico (ripetute entrate/uscite, contatti con i promotori, presenza di stupefacente custodito).
- Frequentazioni ripetute, incontri con coindagati, assenza di contatti con familiari residenti e il possesso effettivo di chiavi o disponibilità di locali sono indizi rilevanti e possono rafforzare la gravità indiziaria rispetto alla semplice presenza occasionale.
- In sede di riesame e di legittimità la Corte non effettua una nuova valutazione dei fatti ma verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice del merito; doglianze che richiedono una rivalutazione probatoria risultano generalmente inammissibili.
- Per i reati associativi finalizzati al narcotraffico pesa una presunzione relativa di pericolosità che rende più difficile il superamento della custodia in carcere senza elementi concreti e specifici volti a dimostrare la cessazione dei collegamenti criminosi.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare in casi simili è importante proporre elementi nuovi o evidenziare vizi specifici nella motivazione del giudice del merito (ad esempio errori logici, omissione di argomenti rilevanti o prova idonea a dimostrare il venire meno delle esigenze cautelari).
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