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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19339/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna all'Autorità spagnola ai sensi di mandato d'arresto europeo processuale per i reati di associazione per delinquere e truffa. La ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 6 della legge n. 69/2005 per mancato e tardivo invio della documentazione a fondamento del mandato (documenti incompleti, traduzione non asseverata, assenza del titolo nazionale e del testo delle norme violate); (2) omissione da parte della Corte di Appello di una valutazione critica sulla sussistenza delle garanzie processuali e dei presupposti della misura cautelare emessa in Spagna (verifica dei "gravi indizi di colpevolezza"); (3) violazione dell'art. 18-bis, lett. c), legge n. 69/2005 per mancata verifica della effettiva e stabile presenza in Italia della ricorrente (la ricorrente aveva dichiarato di vivere a casa della figlia ma non ricordava la via).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, a seguito delle modifiche normative intervenute (d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10), l'art. 22 della legge n. 69/2005 limita il ricorso per cassazione ai soli vizi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p., escludendo i vizi di motivazione e la revisione del merito. Il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti inammissibili anche nel merito: la documentazione utile era agli atti (traduzione del titolo cautelare, ordinanza di convalida dell'arresto, verbale di arresto e allegati) e le disposizioni abrogate impediscono ora di fondare il rifiuto della consegna sulla mancata allegazione di determinate parti della documentazione o sull'assenza dell'indicazione dei "gravi indizi". Il terzo motivo è inammissibile perché la ricorrente non ha fornito elementi concreti (nemmeno l'indicazione della via) per dimostrare la stabile presenza in Italia. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 22

    L'art. 22, nella versione attuale, limita la proponibilità del ricorso per cassazione ai soli vizi elencati nell'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p., escludendo la possibilità di impugnare in Cassazione la motivazione e il merito della decisione relativa alla consegna.

  • legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 6

    I commi 3-6 dell'art. 6, che imponevano specifici obblighi di documentazione, sono stati abrogati dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10; la loro abrogazione impedisce di assumere la mancata allegazione di quella documentazione come motivo legittimo di rifiuto della consegna.

  • legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 17

    "gravi indizi di colpevolezza"

    L'eliminazione dal testo dell'art. 17 del riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" comporta che la mancata indicazione di tali indizi non costituisce più un motivo legittimo di rifiuto della consegna; la valutazione sostanziale dei gravi indizi non è più condizione di ammissibilità della richiesta di consegna.

  • legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 18-bis, lett. c)

    La norma riguarda il requisito della presenza stabile in Italia quale possibile motivo per valutare la consegna; la Corte ha richiesto che la deduzione della presenza sia sorretta da elementi concreti e non da semplici asserzioni vaghe.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha modificato ed in alcuni passaggi abrogato parti della legge n. 69/2005 (tra cui commi dell'art. 6 e riferimenti agli "gravi indizi" nell'art. 17), incidendo sul quadro dei motivi suscettibili di impedire la consegna o di fondare il ricorso per cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La richiamata limitazione dell'art. 22 comporta che in materia di mandato d'arresto europeo il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i vizi tassativamente previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (nullità, incompetenza, violazione di legge), escludendo i vizi relativi alla motivazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007 (Ramoci)

    Richiamata in punto di interpretazione del precedente testo normativo relativo ai "gravi indizi", per chiarire che in passato il requisito dei gravi indizi era inteso come la presenza di un compendio indiziario evidente nel mandato/documentazione; con le modifiche legislative successive tale verifica sostanziale è stata ridimensionata.

Massime di principio

  • In materia di mandato d'arresto europeo, il ricorso per cassazione è oggi limitato ai vizi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p.: non è possibile ottenere dalla Cassazione una revisione del merito o della motivazione della decisione di consegna.
  • La mancata produzione di specifici documenti previsti dalle vecchie formulazioni dell'art. 6 della legge n. 69/2005 non costituisce più, di per sé, motivo legittimo di rifiuto della consegna dopo le modifiche del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.
  • L'eliminazione del requisito dei "gravi indizi" dall'art. 17 ha ridotto la possibilità per la difesa di ottenere il rifiuto della consegna sulla base di una valutazione del merito probatorio: le verifiche italiane sono ormai soprattutto formali e documentali.
  • Se si contesta la presenza stabile in Italia ai fini dell'art. 18-bis, è necessario fornire elementi concreti e specifici (es. indirizzo, durata della residenza, documenti probatori); asserzioni generiche o vaghe rendono il motivo inammissibile.
  • Per impugnare efficacemente decisioni di consegna è fondamentale individuare e prospettare vizi formali, di competenza o di legge (art. 606, lett. a), b), c) c.p.p.), non difetti di motivazione o valutazione del merito.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende): valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso in Cassazione.

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