Cassazione Civile, Ordinanza n. 19232/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da una società creditrice contro l’amministrazione straordinaria di una società del gruppo industriale, confermando l’ammissione del credito al chirografo e negando la prededuzione richiesta ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 347/2003. La creditrice sosteneva che, poiché la capogruppo del gruppo ILVA era stata qualificata come impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la medesima disciplina prededucibile dovesse estendersi anche ai creditori delle altre imprese del gruppo; inoltre invocava il tenore letterale dell’art. 3, comma 1, e l’intenzione del legislatore, deducendo la violazione dell’art. 12 preleggi e dell’art. 3 del d.l. n. 347/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi estensiva della ricorrente, affermando che la prededuzione speciale prevista dall’art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 richiede che il requisito della gestione di almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sia posseduto direttamente dalla debitrice ammessa alla procedura, e non possa essere desunto dalla mera appartenenza al gruppo di una società capogruppo che possieda tale qualità. Poiché la società debitrice non risultava destinataria di un D.P.C.M. di individuazione dello stabilimento strategico, mancava il presupposto essenziale per la prededuzione. Le spese sono state compensate in ragione del successivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La disciplina della prededuzione è speciale e di stretta interpretazione; la sua applicazione richiede il possesso diretto, da parte della debitrice, dei presupposti normativi espressamente previsti.
art. 12 preleggi
La Corte ha escluso che fosse necessario privilegiare un’interpretazione diversa da quella letterale, poiché il testo normativo già delimita in modo chiaro i presupposti della prededuzione.
È la norma che consente l’individuazione, tramite D.P.C.M., dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
La prededuzione speciale costituisce deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale e della graduazione ordinaria dei crediti, sicché non è estensibile oltre i casi previsti dalla legge.
D.P.C.M. 14 marzo 2014
Individua gli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute richiamati dalla disciplina speciale sulla prededuzione.
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Rileva per la qualificazione delle piccole e medie imprese destinatarie della disciplina speciale.
Massime di principio
- Le norme che introducono ipotesi speciali di prededuzione o di alterazione della graduazione dei crediti sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o sistematica oltre i casi espressamente previsti.
- Quando la legge richiede un requisito soggettivo riferito alla debitrice, tale requisito deve essere posseduto direttamente da quest’ultima e non può essere surrogato dalla qualità della capogruppo o di altra società del medesimo gruppo.
- In presenza di un testo normativo chiaro, il criterio letterale prevale e non è consentito ampliare la portata della disposizione facendo leva soltanto sulla finalità generale perseguita dal legislatore.
- La mancanza di uno dei presupposti costitutivi della fattispecie speciale è sufficiente a escludere il beneficio invocato, senza necessità di ulteriori verifiche sul merito della pretesa creditoria.
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