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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06873/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012 (sovraindebitamento). Un istituto di credito aveva presentato domanda di insinuazione, in via ipotecaria, per un credito derivante da mutuo ipotecario, ma la domanda era stata depositata oltre il termine fissato dal liquidatore per la presentazione delle domande di partecipazione al passivo. Il giudice della procedura aveva ritenuto la domanda non ammissibile; il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 14-sexies lett. b), 14-septies e 14-octies L. n. 3/2012, sostenendo che la legge non prevede espressamente una decadenza per le domande tardive e che l’inammissibilità comprimerebbe il diritto di difesa; 2) violazione dell’art. 152 c.p.c., assumendo che il termine fissato dal liquidatore non fosse processuale e non potesse essere perentorio senza espressa previsione; 3) violazione dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 101 l.f., chiedendo l’applicazione analogica della disciplina fallimentare sulle domande tardive, con conseguente ammissibilità della propria domanda perché presentata entro il termine che, trasposto nella procedura, avrebbe dovuto valere. La controricorrente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi, esaminandoli unitariamente. Ha affermato che la disciplina della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato è compiuta e non presenta una lacuna colmabile in via analogica con l’art. 101 l.f.; la mancanza di una previsione espressa di domande tardive non è un vuoto normativo ma una scelta legislativa. Ha inoltre ritenuto che il termine per la presentazione delle domande, pur non qualificato espressamente come perentorio, lo sia per la funzione acceleratoria che assolve nella procedura. Ne consegue che, decorso il termine fissato dal liquidatore, il creditore non può limitarsi a presentare tardivamente la domanda, salvo che chieda la rimessione in termini e provi una causa non imputabile del ritardo, circostanza non allegata nel caso concreto. La Corte ha quindi confermato l’inammissibilità della domanda tardiva e condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 14-sexies L. n. 3/2012

    il termine per la presentazione delle domande è fissato dal liquidatore e ha fonte legale; la sua funzione è acceleratoria della procedura e, pur non essendo testualmente accompagnato da decadenza, deve considerarsi perentorio.

  • art. 14-septies L. n. 3/2012

    richiamato dalla ricorrente per evidenziare la struttura semplificata della procedura, ma la Corte ne valorizza la natura concorsuale e acceleratoria.

  • art. 14-octies L. n. 3/2012

    richiamato per la fase di reclamo, considerata deformalizzata e più snella rispetto alla disciplina fallimentare.

  • art. 14-nonies L. n. 3/2012

    il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura; il termine di quattro anni per la chiusura è giustificato dalla possibilità di liquidare beni sopravvenuti e non incide sulla perentorietà dei termini per le domande.

  • art. 14-quinques L. n. 3/2012

    la procedura resta aperta sino alla completa esecuzione del programma e, comunque, per i quattro anni successivi ai fini della liquidazione dei beni sopravvenuti.

  • art. 14-undecies L. n. 3/2012

    richiamato come norma che consente la liquidazione dei beni sopravvenuti nel periodo di quattro anni successivo alla domanda.

  • art. 152 c.p.c.

    non impedisce di attribuire natura perentoria al termine, poiché riguarda i termini per il compimento di atti processuali, mentre quelli della liquidazione concorsuale non sono atti processuali in senso stretto; la perentorietà può desumersi dalla funzione del termine.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato per la rimessione in termini: il creditore tardivo può essere rimesso in termini solo se dimostra una causa non imputabile del ritardo.

  • art. 12 preleggi

    l’analogia è ammessa solo in presenza di una lacuna normativa; non può essere usata in modo creativo per estendere una disciplina non prevista dal legislatore.

  • art. 101 L.F.

    la disciplina delle domande tardive fallimentari non è applicabile analogicamente alla liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, perché la normativa speciale è autonoma e completa.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che l’esclusione delle domande tardive comprimerebbe il diritto di difesa; la Corte non accoglie la tesi.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ritiene comunque legittima la disciplina speciale.

Massime di principio

  • Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al passivo fissato dal liquidatore è un termine di fonte legale con funzione acceleratoria e deve essere considerato perentorio anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale.
  • L’analogia con la disciplina fallimentare è preclusa quando la normativa speciale sul sovraindebitamento disciplina in modo compiuto la materia: non può parlarsi di lacuna solo perché la legge non prevede domande tardive.
  • La mancata previsione di una facoltà processuale non implica automaticamente l’inesistenza di una decadenza; la perentorietà del termine può desumersi dalla funzione che esso svolge nel sistema procedimentale.
  • Nei procedimenti concorsuali di liquidazione non processuali in senso stretto, l’art. 152 c.p.c. non impedisce di riconoscere natura perentoria ai termini, se tale natura emerge dalla struttura e dalla finalità della procedura.
  • Il creditore che depositi tardivamente la domanda può aspirare alla rimessione in termini solo allegando e provando una causa non imputabile del ritardo; in difetto, la domanda è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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