Ordinanza n. 2523/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento ministeriale fondato su una notizia di reato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, contestando in via cautelare il provvedimento ministeriale fondato su una notizia di reato risalente nel tempo. Ha inoltre prospettato un pregiudizio derivante dall’efficacia dell’atto, chiedendo la riforma della reiezione della domanda cautelare. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici dedotti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, condividendo la valutazione del TAR. In sede di sommaria cognizione, le censure non sono state ritenute convincenti: la notizia di reato, pur risalente, non perde rilievo ai fini della valutazione amministrativa e può integrare un elemento idoneo a giustificare una prognosi negativa. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno prospettato non presentava carattere di gravità e irreparabilità: in parte era meramente eventuale e, per il resto, risultava tutelabile nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, la base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati personali dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, una notizia di reato risalente nel tempo non perde automaticamente rilievo ai fini della valutazione amministrativa e può concorrere a fondare una prognosi negativa, se ritenuta idonea dall’amministrazione e dal giudice nella sommaria cognizione propria della fase cautelare.
- La tutela cautelare è negata quando il pregiudizio prospettato non presenta carattere di gravità e irreparabilità, perché meramente eventuale oppure adeguatamente tutelabile nella fase di merito.
Come è indicizzato
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