Cassazione Civile, Ordinanza n. 11851/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, della domanda di una lavoratrice volta a ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità rimaste insolute da parte del datore di lavoro, una società poi fallita e successivamente cancellata dal registro delle imprese. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto le domande, ritenendo necessario, ai fini dell'accesso al Fondo, un previo accertamento giudiziale del credito mediante titolo esecutivo. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello dell'INPS ex artt. 342 e 434 c.p.c. e per difetto assoluto di motivazione; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per asserito giudicato interno sulla impossibilità di procurarsi un titolo esecutivo dopo il fallimento e la cancellazione della società; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la cancellazione della società dal registro delle imprese senza ritorno in bonis; 4) violazione dell'art. 2 L. n. 297/1982, dell'art. 2 d.lgs. n. 80/1992 e degli artt. 24, 102 e 118 l. fall., sostenendo che fosse materialmente e giuridicamente impossibile ottenere un titolo esecutivo e che l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale frustrasse la funzione del Fondo e determinasse disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla pretesa inammissibilità dell'appello dell'INPS, affermando che il gravame era specifico perché individuava chiaramente i punti contestati e le ragioni della critica, senza necessità di un progetto alternativo di decisione. Ha inoltre escluso il giudicato interno, osservando che l'appello dell'Istituto investiva l'intera fattispecie del diritto azionato. Quanto ai motivi centrali, la Corte ha confermato che l'accesso al Fondo di garanzia presuppone la previa cristallizzazione giudiziale del credito in un titolo esecutivo, da formarsi prima della domanda, anche quando il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese: in tale ipotesi, l'accertamento può essere compiuto nei confronti dei soci successori della società. Non ha condiviso l'argomento secondo cui l'onere sarebbe irragionevole o inutile, ritenendo che l'aleatorietà dell'esecuzione riguardi un momento successivo e che il requisito pregiudiziale del titolo serva a verificare in modo certo l'esistenza e l'ammontare del credito. Le spese sono state compensate per il recente intervento chiarificatore della Corte sulla questione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene richiamato solo come parametro dei motivi di ricorso per cassazione (nullità, violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo).
la specificità dell'appello richiede l'univoca indicazione dei punti devoluti e delle ragioni di critica rispetto alla sentenza impugnata; non occorre un progetto alternativo di decisione.
richiamato per escludere il giudicato interno sulle questioni oggetto di appello.
richiamato per sostenere, e la Corte esclude, la formazione del giudicato interno sulle questioni dedotte.
art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
l'intervento del Fondo presuppone la doverosa verifica dei presupposti di legge e la sollecita erogazione del trattamento insoluto ove non sussista contestazione; il diritto richiede un previo accertamento del credito.
art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
richiamato quale base normativa della tutela del Fondo di garanzia per TFR e ultime retribuzioni insolute.
artt. 24, 102 e 118 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'impossibilità di ottenere il titolo esecutivo dopo il fallimento e la cancellazione della società.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per l'accesso al Fondo di garanzia gestito dall'INPS è necessario che il credito del lavoratore sia previamente accertato in via giudiziale e consacrato in un titolo esecutivo, che deve preesistere alla domanda di intervento.
- La funzione di certezza sottesa alla disciplina del Fondo impone di verificare l'esistenza e la misura del credito prima dell'erogazione, non essendo sufficiente la sola allegazione dell'insolvenza del datore di lavoro o l'inutilità prospettata dell'azione esecutiva.
- Quando il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese, l'accertamento del credito può essere promosso nei confronti dei soci, quali successori della società e legittimati passivi.
- La specificità dell'atto di appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. è rispettata se l'appellante individua i capi impugnati e sviluppa critiche idonee a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado, senza necessità di formulare una decisione alternativa.
- L'eventuale difficoltà o aleatorietà dell'esecuzione forzata non elimina il requisito preliminare del titolo esecutivo, che resta un presupposto costitutivo dell'intervento del Fondo, distinto dal successivo problema dell'effettiva riscossione.
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