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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17970/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di patteggiamento resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Lodi che, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., aveva applicato la pena richiesta in relazione a plurime condotte ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel ricorso ha dedotto, in modo generico, l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che, nel patteggiamento, il sindacato sulla qualificazione giuridica è circoscritto: se l'accordo ha riguardato il fatto già descritto in imputazione, il ricorso è ammissibile solo per errore manifesto nella qualificazione, cioè per una qualificazione palesemente eccentrica e immediatamente riconoscibile rispetto al capo d'imputazione. Poiché nella specie tale situazione non ricorre, il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cui si riferisce la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per specifici vizi; la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica è ammessa solo nei limiti dell'errore manifesto quando l'accordo verte sul fatto già contestato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice richiamata per le plurime condotte oggetto dell'accordo di patteggiamento.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    testo unico in materia di stupefacenti, fonte della contestazione penale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la contestazione sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo entro i limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Se l'accordo delle parti concerne il fatto già descritto nel capo di imputazione originario, la Corte può sindacare la qualificazione giuridica soltanto quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
  • Una deduzione generica sull'erronea qualificazione giuridica, priva della dimostrazione di un errore manifesto, non supera la soglia dell'ammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
  • Il giudice, nel valutare l'accordo ex art. 444 c.p.p., deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, ma l'obbligo motivazionale è sintetico e si rafforza soprattutto quando la qualificazione concordata diverge da quella originariamente contestata.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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