Cassazione Penale, Sentenza n. 37192/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza sorto per una istanza di svincolo di somme eccedenti la confisca per equivalente nei confronti di De Angelis Claudio. La difesa di terzi (Fallimento Consorzio Italia fidi, Comune di Baiano, Ravagricola s.p.a.) aveva chiesto lo svincolo al Gip di Bologna; il Gip di Bologna, rilevando l'esistenza di una sentenza di condanna emessa successivamente dal Gip di Roma, aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti. Il Gip di Roma, ritenendo che la richiesta riguardasse esclusivamente questioni connesse alla sentenza di Bologna, aveva a sua volta dichiarato la propria incompetenza e restituito il fascicolo. Per effetto dei provvedimenti contrastanti si è determinata una situazione di stasi processuale e il Gip di Bologna ha sollevato il conflitto.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma - Ufficio del giudice per le indagini preliminari. Dopo avere dichiarato ammissibile il conflitto, la Corte ha richiamato i principi di perpetuatio iurisdictionis e, soprattutto, l'art. 665 cod. proc. pen.: avendo luogo più provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza per le questioni di esecuzione (anche se relative a un singolo titolo o a domande di terzi per restituzione/svincolo) spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Poiché l'ultima sentenza irrevocabile è quella del Gip di Roma, viene attribuita a quel giudice la competenza a decidere sull'istanza di svincolo.
Norme richiamate
Il giudice competente per l'esecuzione è quello che ha deliberato il provvedimento; se l'esecuzione concerne provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza è del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tale norma viene applicata anche alle questioni di restituzione/svincolo avanzate da terzi e costituisce un criterio oggettivo cronologico per determinare la competenza.
Norma che consente alla Corte di decidere sul conflitto di attribuzione di competenza tra giudici; la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto e ha esercitato la propria funzione decisoria per superare la stasi processuale.
Massime di principio
- Quando esistono più provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza per le questioni esecutive (inclusi svincoli o restituzioni richieste da terzi) va attribuita al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p.
- Il principio della perpetuatio iurisdictionis (competenza funzionale ancorata al momento della presentazione della domanda) trova applicazione nella fase esecutiva, ma è integrato dall'art. 665(4): in caso di pluralità di titoli esecutivi prevale il criterio cronologico dell'ultimo provvedimento irrevocabile.
- Se due giudici dell'esecuzione si rifiutano reciprocamente di conoscere la stessa istanza e si crea una stasi processuale, è ammissibile sollevare il conflitto di competenza per ottenere la decisione della Corte ai sensi dell'art. 32 c.p.p.
- Le istanze di terzi per la restituzione o lo svincolo di somme oggetto di confisca vanno trattate come questioni di esecuzione e, pertanto, sottoposte al criterio di cui all'art. 665, comma 4: valutare sempre quale sentenza risultò irrevocabile per ultima.
- Prima di proporre l'istanza in uno dei giudici, verificare lo stato dei provvedimenti eseguibili e la data di irrevocabilità; se esistono più sentenze, è generalmente preferibile rivolgersi al giudice che ha emesso l'ultima sentenza irrevocabile per evitare conflitti.
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