Cassazione Civile, Ordinanza n. 32951/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione annullando il verbale, ma aveva compensato le spese di lite motivando che il ricorrente avrebbe potuto stare in giudizio senza assistenza tecnica. Il Tribunale, investito dell'appello, non ha riformato l'annullamento del verbale perché coperto da giudicato, ma ha ritenuto condivisibile la compensazione delle spese di primo grado, sostanzialmente affermando che la domanda andava rigettata nel merito e che era già molto per l'opponente che il verbale fosse stato annullato. Il ricorso per cassazione censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che, dopo Corte cost. n. 77/2018, la compensazione è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni e che il Tribunale aveva invece fondato la compensazione su una diversa valutazione di merito della domanda, non più proponibile perché la decisione di accoglimento era passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: la motivazione adottata dal giudice d'appello non integra i presupposti per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., perché non è consentito porre a fondamento della compensazione ragioni di merito incompatibili con il giudicato formatosi sull'accoglimento della domanda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. quale parametro sulla regolazione delle spese di lite; il ricorso denuncia la sua violazione in relazione alla compensazione disposta dal giudice di merito
la compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti consentiti dalla norma, come interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; non può essere giustificata con una rivalutazione del merito coperto da giudicato
art. 24 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale a tutela del diritto di difesa e dell'accesso al giudice
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale di giusto processo e motivazione conforme ai limiti di legge
Corte costituzionale n. 77/2018
richiamata per affermare che la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste espressamente dall'art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite non può essere fondata su una rivalutazione del merito della domanda quando la decisione di accoglimento sia passata in giudicato e non sia più sindacabile.
- Il giudice d'appello, chiamato a pronunciarsi sulla regolazione delle spese, deve muoversi entro i limiti del giudicato formatosi sul capo di merito non impugnato e non può usare argomentazioni incompatibili con esso.
- Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere effettive e coerenti con il quadro processuale; non è sufficiente una diversa opinione del giudice sull'esito di merito della controversia.
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