Cassazione Penale, Ordinanza n. 20536/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano inammissibili perché volte a ottenere una rilettura del compendio probatorio e a contestare la ricostruzione in fatto già sorretta da motivazione puntuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 391-bis e 337 c.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano diretti a contestare la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, proponendo una diversa lettura delle prove e denunciando, in modo ritenuto meramente assertivo, una violazione di legge e un'erronea ricostruzione del fatto. In particolare, la sentenza impugnata dava conto del rinvenimento dell'apparecchio telefonico nel corso di una perquisizione corporale dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente fattuali e confutate da una motivazione puntuale della decisione impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna impugnata; la Corte non si sofferma sull'elemento costitutivo del reato, limitandosi a rilevare che le doglianze non investivano utilmente la motivazione di merito.
Norma incriminatrice richiamata insieme all'art. 391-bis c.p. come titolo della sentenza di condanna impugnata.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, si risolvano in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione puntuale e coerente sulla ricostruzione fattuale, il ricorso per cassazione che si limiti a opporre una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.
- La mera prospettazione assertiva di un vizio di violazione di legge non è sufficiente se il ricorso non individua un effettivo errore giuridico ma contesta soltanto l'apprezzamento del fatto compiuto dai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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