Cassazione Penale, Ordinanza n. 34609/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto commesso in concorso. Secondo l'imputazione, egli, unitamente a un correo, si era avvicinato alla persona offesa, le aveva sottratto dalla borsa un telefono cellulare e si era dato alla fuga. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo ha censurato la qualificazione del fatto come delitto consumato, sostenendo che dovesse invece essere ritenuto un furto tentato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando le modalità della condotta, l'intervento coordinato dei correi e il valore non modesto del bene sottratto, con una valutazione complessiva conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché il giudice di merito aveva motivatamente escluso il tentativo: l'agente si era allontanato con il telefono, avendone avuto autonoma disponibilità, e il recupero del bene era avvenuto solo grazie all'intervento casuale della polizia allertata dalla persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla commissione con un correo del furto contestato
norma incriminatrice del furto contestato
aggravante applicata al furto, evocata nella sentenza di merito confermata
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa in base alle modalità della condotta e al valore del bene sottratto
criterio utilizzato per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini della particolare tenuità del fatto
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile e dell'entità del danno o del pericolo evidenzi una determinazione criminosa non modesta e un'offesa non esigua.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è sufficiente valorizzare isolatamente un singolo profilo favorevole all'imputato, dovendo il giudice compiere una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il furto è consumato quando l'agente consegue, anche per breve tempo, l'autonoma disponibilità della cosa sottratta; il successivo recupero del bene non muta la consumazione se l'agente ha già potuto allontanarsi con la refurtiva.
- Non è configurabile il tentativo di furto se la sottrazione ha comportato un'effettiva apprensione del bene e l'allontanamento dell'agente, ancorché il recupero della cosa avvenga immediatamente dopo per l'intervento di terzi o della forza pubblica.
Come è indicizzato
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