Cassazione Penale, Sentenza n. 50726/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per una sentenza di condanna divenuta definitiva. Contestava in particolare: (1) la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello al difensore d'ufficio senza che fossero state svolte ricerche preventive presso il domicilio risultante negli atti; (2) la mancata rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione rispetto alla sentenza contumaciale, per mancanza di effettiva conoscenza del procedimento; (3) il fatto che la Corte territoriale, nel respingere le istanze, avesse motivato riferendosi alla sentenza di primo grado anziché a quella d'appello oggetto delle censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello per essere eccentrica rispetto ai rilievi proposti (omessa pronuncia sulla notifica della sentenza d'appello) e ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., non è sufficiente la ritualità della notifica: va verificata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (orientamento delle Sezioni unite Innaro e giurisprudenza CEDU). Poiché la Corte d'appello non ha effettuato la verifica richiesta e si è basata su valutazioni erronee circa la validità delle notifiche, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (comma 2) vigente ratione temporis
Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica
La Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni unite (Innaro) secondo cui la norma riconosce il diritto incondizionato di rimessione salvo la prova dell'effettiva conoscenza del processo; la conoscenza formale derivante dalla sola notifica non è sufficiente per escludere la rimessione.
art. 670 cod. proc. pen. (richiamato)
Richiamato come riferimento procedurale per l'autosufficienza del ricorso avanti al giudice dell'esecuzione: la difesa ha riprodotto l'istanza proposta e quindi ha adempiuto al requisito di autosufficienza.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte d'appello aveva ritenuto che, per elezione di domicilio e per irreperibilità, fosse possibile notificare al difensore d'ufficio ai sensi di questa norma; la Cassazione ha però affermato che la conformità formale della notifica non sostituisce la verifica dell'effettiva conoscenza richiesta dall'art. 175.
Giurisprudenza della Corte EDU (Sejdovic c. Italia) e Sezioni unite Corte di Cassazione (Innaro, sentenza n. 28912/2019)
Richiamate per affermare che il sistema post-2005 richiede la "contumacia consapevole": è necessario accertare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; le notifiche formali non bastano a provare tale conoscenza.
Massime di principio
- La semplice ritualità della notifica non prova l'effettiva conoscenza del procedimento: per la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. il giudice deve verificare concretamente se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo.
- In presenza di sentenze contumaciali d'appello, le censure relative alla validità delle notifiche dell'estratto contumaciale devono essere valutate specificamente; il giudice non può sostituire la motivazione richiesta trattando soltanto la sentenza di primo grado.
- La notifica al difensore (anche d'ufficio) ai sensi dell'art. 161 c.p.p. può essere formalmente corretta ma non discrimina automaticamente la conoscenza effettiva dell'imputato; occorre accertare se l'imputato si sia deliberatamente sottratto o abbia realmente avuto notizia del processo.
- In caso di errore o omissione nella valutazione dell'effettiva conoscenza e nella motivazione, il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione.
- La difesa, nelle istanze al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., deve chiarire esattamente quale provvedimento (sentenza di primo grado o d'appello) è oggetto della censura, perché la Corte deve motivare specificamente su quel punto.
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