Cassazione Penale, Ordinanza n. 05875/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23/05/2024. Dal testo emerge che il ricorso contestava la riqualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, cioè in una forma ritenuta più favorevole per l'imputato. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano assolutamente generici e manifestamente infondati, perché la doglianza non indicava quale concreta lesione processuale o sostanziale l'imputato avesse subito dalla riqualificazione. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi. In particolare, la censura sulla riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è stata ritenuta priva di specifica indicazione del pregiudizio concretamente subito dal ricorrente, essendo peraltro riferita a una qualificazione più favorevole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La riqualificazione del fatto in termini corrispondenti a questa ipotesi è stata indicata come più favorevole per l'imputato; la censura contro tale riqualificazione è inammissibile se non si indica una concreta lesione subita.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in suo favore.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in doglianze assolutamente generiche e non individua in modo concreto quale sia il pregiudizio derivato dalla decisione impugnata.
- La contestazione della riqualificazione giuridica del fatto non è autosufficiente se non spiega in che modo la diversa qualificazione abbia inciso in peius sulla posizione dell'imputato; se la riqualificazione è più favorevole, la censura difetta di interesse concreto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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