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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30408/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito delle censure. Ha rilevato che sulle questioni prospettate con il primo motivo erano già intervenute ordinanze di rimessione alla pubblica udienza in altra sede, per il loro rilievo nomofilattico. Ha quindi ritenuto opportuno attendere la decisione di tali ricorsi con il più ampio contraddittorio e la partecipazione del Procuratore Generale, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva convalidato il suo trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino. Egli era giunto a Lampedusa con altri connazionali, era stato trasferito all'hotspot, sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, poi condotto presso la Questura di Agrigento dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento, contestualmente seguito da decreto di trattenimento. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE, sostenendo che il decreto di respingimento presupposto fosse manifestamente illegittimo perché non era stata fornita l'informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale e non vi era prova dell'adempimento di tale obbligo; i fogli notizie non recavano attestazioni in tal senso. Il ricorso era articolato su due motivi, ma nel testo fornito è sviluppato solo il primo; il Ministero non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale prima del respingimento.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'approdo e dell'assistenza/informativa al momento dello sbarco.

  • art. 8 dir. 2013/32/UE

    Invocato dal ricorrente come fonte dell'obbligo informativo circa la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

Massime di principio

  • Quando la soluzione della controversia dipende da questioni già rimesse alla pubblica udienza per il loro rilievo nomofilattico, la Corte può rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa dell'intervento chiarificatore, senza decidere immediatamente il merito del ricorso.
  • La censura avverso il trattenimento conseguente a decreto di respingimento può fondarsi sulla dedotta mancanza dell'informativa circa la possibilità di chiedere protezione internazionale e sulla mancata prova dell'adempimento di tale obbligo da parte dell'autorità competente.
  • In presenza di una contestazione sulla legittimità del provvedimento presupposto, la verifica della correttezza della procedura amministrativa e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi assume rilievo centrale ai fini della validità del successivo trattenimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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